Impugnazione estratto di ruolo: giudicato interno e interesse ad agire (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15329 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’applicabilità anche ai giudizi pendenti dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, e la configurazione dell’interesse ad agire da essa derivante, rilevante secondo una concezione dinamica fino al momento della decisione, trovano il loro limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse. Il disconoscimento della conformità all’originale di una copia fotostatica, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., non richiede formule sacramentali, ma una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che evidenzi il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale; la genericità della contestazione ne comporta l’inefficacia ed è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Nel procedimento di notifica delle cartelle esattoriali ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento è assolta dalla produzione dell’avviso di ricevimento, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione avanti il Tribunale avverso un estratto di ruolo, di cui aveva avuto conoscenza nell’aprile 2019 a seguito di richiesta all’Agenzia delle Entrate, lamentando di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici. Il Tribunale rigettava il ricorso; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1029/2020, confermava la decisione.

Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi, volti a contestare, tra l’altro, il mancato esame del disconoscimento dei documenti prodotti dagli enti, l’inesistenza delle notifiche di tre atti stragiudiziali e il riconoscimento del proprio interesse ad agire. Resistevano con controricorso l’INPS e l’INAIL; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

L’INAIL, in memoria, invocava l’applicazione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 e concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. La Corte ha respinto la questione: la sentenza d’appello aveva espressamente affermato la sussistenza dell’interesse, escludendolo solo per due cartelle, e tale statuizione non era stata censurata con ricorso incidentale, con formazione del giudicato interno sul punto.

La Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità (Cass. n. 4448/2023), secondo cui lo ius superveniens non è idoneo a superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione e sulla sussistenza dell’interesse ad agire riconosciuta dal giudice di appello.

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, contestavano il mancato esame del disconoscimento delle copie dei documenti attestanti le notificazioni. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato sulla genericità del disconoscimento, richiamando la giurisprudenza secondo cui non è sufficiente una contestazione generica della difformità all’originale delle riproduzioni fotografiche (Cass. n. 37186/2022; Cass. n. 28096 del 2009; Cass. n. 9533 del 2022). I motivi non si confrontavano con tale statuizione e la valutazione dei requisiti del disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito.

Il quarto motivo, relativo all’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con il decisum: la Corte territoriale aveva statuito in senso favorevole alla sussistenza dell’interesse, escludendolo solo per le cartelle rispetto alle quali non era stata iniziata alcuna azione esecutiva, con decisione coerente con lo ius superveniens.

I motivi dal quinto al settimo, concernenti le notifiche di tre atti stragiudiziali, sono stati parimenti dichiarati inammissibili. La Corte ha ribadito che la notifica delle cartelle ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento, senza necessità di relata, e che la prova del perfezionamento è assolta dalla produzione dell’avviso di ricevimento, operando la presunzione ex art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’incolpevole impossibilità di prendere cognizione dell’atto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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