Coltivazione del fondo non prova il possesso uti dominus (Cass. civ. Sez. II n. 15386 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda di accertamento dell’usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, la mera coltivazione del bene non integra prova del possesso uti dominus, perché tale attività è compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario e non esprime di per sé l’esclusione dei terzi dal godimento. L’onere della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva. L’interversione del possesso non può derivare da un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore, idonea a porlo in grado di percepire il mutamento e la concreta opposizione al suo possesso.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’accertamento dell’usucapione di un terreno con sovrastante fabbricato rurale, allegando di averlo posseduto uti dominus dal 1976. Il fondo, originariamente parte di un più ampio compendio frazionato dal proprietario, era stato alienato a una società nel 1989 e, all’esito di una procedura esecutiva in danno di quest’ultima, trasferito alla controricorrente con decreto del giudice dell’esecuzione del 2013.
Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’Appello conferma. Il giudice di secondo grado ritiene che il rapporto materiale del ricorrente con il bene sia nato come detenzione, sulla base dell’unitarietà della coltivazione rispetto al fondo limitrofo e dell’assenza di confinazioni materiali, e che non vi sia prova di atti di interversione anteriori a una lettera del 2006 con cui il ricorrente si era opposto alla richiesta di rilascio affermandosi possessore da oltre trent’anni. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il settimo motivo, cui riconosce priorità logica. Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza di legittimità ritenga non sufficiente la coltivazione ai fini della prova del possesso solo quando l’attività sia iniziata con il consenso del proprietario, ipotesi che egli esclude nel caso concreto. La Corte respinge la tesi, osservando che essa travisa la statuizione giurisprudenziale riducendola a un non senso: chi coltiva come detentore non è possessore.
Il principio è ribadito con richiamo alle decisioni già citate dalla Corte d’Appello e a una pronuncia successiva (Sez. II n. 1796 del 2022): per la prova del possesso uti dominus di un fondo agricolo non basta la mera coltivazione, perché essa è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario. La recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione di esercitare la relazione materiale in termini di ius excludendi alios.
Posta questa ratio, la Corte dichiara inammissibili i motivi dal secondo al sesto e l’ottavo, perché non attingono il nucleo della decisione impugnata: una volta esclusa l’idoneità della coltivazione a provare il possesso, le censure sul ragionamento presuntivo, sulla tolleranza, sulla motivazione e sull’interversione non incrinano l’esito.
Quanto al primo motivo, concernente l’ammissione di “eccezioni” della controricorrente in comparsa conclusionale, la Corte osserva che si tratta di mere argomentazioni difensive, tali da poter essere proposte anche in quella sede, e che dal testo richiamato non emerge alcuna ammissione di possesso parziale.
Il nono motivo è infondato: l’accoglimento integrale dell’appello, dopo aver dato conto delle domande subordinate di usucapione decennale e speciale, ha escluso il presupposto comune del possesso. Il decimo motivo è parimenti infondato: l’identificazione della parte soccombente è rimessa al giudice del merito, nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, e il compenso per la fase di trattazione comprende anche quella istruttoria (Cass. n. 8561 del 27.03.2023). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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