Il tema decidendum deriva dai fatti costitutivi allegati non dalle conclusioni (Cass. civ. Sez. V n. 15618 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’oggetto del giudizio si individua in ragione dei fatti costitutivi allegati a determinazione del petitum mediato, e non delle mere conclusioni rassegnate. La richiesta generica di annullamento integrale dell’atto impositivo non estende la domanda alle riprese non specificamente contestate. Ne consegue che il giudice non può annullare integralmente l’atto quando il petitum mediato abbia ad oggetto l’annullamento di alcune sole riprese, non essendo configurabile in capo al giudice tributario un potere officioso di indagine e di valutazione del materiale probatorio in difetto di specifico motivo di doglianza. Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile per cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto, potendo l’errore percettivo essere fatto valere solo con la revocazione.

Il Fatto

La contribuente impugnava davanti alla CTP di Milano una cartella di pagamento emessa a seguito di comunicazione di irregolarità derivante da controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2015. La ripresa scaturiva dal disconoscimento delle detrazioni per spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per arredo e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per assenza di congrua documentazione.

La CTP accoglieva il ricorso; la CTR Lombardia riformava la decisione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, investono il recupero relativo a spese sanitarie, contributi previdenziali e spese per arredo. I primi tre sono infondati, restando assorbito il quarto. La Corte ricorda che, nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi, opera il principio di conversione dei vizi in motivi di gravame: la contestazione della pretesa fiscale può essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, con divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Il vizio di ultra-petizione o extra-petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato).

La CTR si è attenuta a tali principi: quanto alle poste diverse dalle spese di ristrutturazione, ha rilevato che nel ricorso originario non era contenuta alcuna contestazione espressamente riferita a dette voci, con conseguente inoppugnabilità dei relativi recuperi. Non condivisibile è la tesi della contribuente secondo cui il petitum mediato si sarebbe integrato in ragione del petitum immediato. Al giudice è preclusa la possibilità di annullare integralmente l’atto impositivo laddove il petitum mediato abbia ad oggetto la richiesta di annullamento di alcune sole riprese.

Il thema decidendum si individua in ragione dei fatti costitutivi allegati e non delle mere conclusioni rassegnate: se le contestazioni hanno ad oggetto solo i fatti costitutivi relativi ad alcune riprese, la domanda resta circoscritta a queste ultime. La diversa soluzione aprirebbe l’ingresso a domande nuove, in violazione della natura impugnatoria del giudizio tributario. Deve escludersi che l’oggetto del contendere si determini in ragione dei documenti prodotti, ove estranei ai fatti costitutivi allegati.

Il quinto motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto il documento, può far valere tale errore solo in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Le Sezioni Unite hanno precisato che il momento percettivo del dato probatorio è controllabile con la revocazione e che l’errore percettivo del giudice va fatto valere con quel mezzo. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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