Rimborso oneri fideiussori IVA fuori dal termine biennale (Cass. civ. Sez. V n. 15719 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La polizza fideiussoria di cui all’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 ha la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non di sostituire o garantire il versamento d’imposta. Essa è quindi autonoma, non accessoria, rispetto al rapporto d’imposta. Ne segue che all’azione di rimborso dei relativi costi non si applica il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riferito al richiamo dell’art. 19 e dunque alla restituzione di tributi e sanzioni. L’art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000 comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso, poiché il diritto al rimborso ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria.
Il Fatto
Una società aveva presentato istanza di rimborso degli oneri fideiussori sostenuti per ottenere il rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2008, mediante polizza stipulata a favore dell’Amministrazione finanziaria. L’istanza era stata presentata nel 2017, mentre il rimborso dell’IVA era avvenuto nel 2010.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana aveva confermato il rigetto, ritenendo l’istanza tardiva rispetto al termine biennale e comunque infondata in base all’art. 7 della legge n. 167/2017. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per priorità logica, il secondo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per omessa motivazione. Il motivo è infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 7.04.2014, la Corte ribadisce che l’anomalia motivazionale deducibile in cassazione è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, purché emergente dal testo del provvedimento.
Non basta la contraddittorietà o l’insufficienza: occorre la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione meramente apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile, come precisato da Cass. n. 23940 del 12/10/2017 e da Cass. Sez. Un. n. 22232 del 3.11.2016. Nel caso di specie la sentenza impugnata, a prescindere dalla sua correttezza, palesa l’iter logico seguito e supera il minimo costituzionale, così che eventuali profili di insufficienza non la rendono meramente apparente.
Il primo motivo è invece fondato. Disattesa l’eccezione di inammissibilità per asserita novità della questione, trattandosi di argomentazione giuridica che sviluppa rilievi già contestati, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la polizza fideiussoria, autonoma rispetto al rapporto d’imposta, non è soggetta al termine biennale dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 5508 del 28 febbraio 2020). Il principio è ribadito da Cass. n. 23724 del 2023, Cass. n. 25003 del 2023, Cass. n. 19756 del 2020, Cass. n. 20024 del 2023 e Cass. n. 6069 del 2024.
Anche il terzo motivo è fondato. L’art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000 impone all’Amministrazione di rimborsare il costo delle garanzie richieste per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi. L’espressione “ha dovuto richiedere” va intesa come necessità-onere della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (Cass. n. 16409 del 5.08.2015). La portata generale del diritto al rimborso era già stata affermata da Cass. n. 19751 del 28.08.2013 e ribadita da Cass. n. 5508/2020, con l’esigenza di preservare l’integrità patrimoniale del contribuente. L’interpretazione si allinea alla giurisprudenza unionale, secondo cui il sistema di rimborso dell’eccedenza IVA non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. causa C-387/16, causa C-254/16, causa C-107/10).
In conclusione, la Corte accoglie il primo e il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito sono compensate per l’evoluzione della giurisprudenza; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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