Notifica diretta a mezzo posta e consegna al portiere senza raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 15797 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica c.d. diretta degli atti impositivi, eseguita dagli uffici finanziari a mezzo del servizio postale, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è disciplinata dalle norme sul servizio postale ordinario e non dalla legge n. 890/1982. Ne consegue che, in caso di consegna del plico al portiere, la notificazione si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo, senza che sia necessario l’invio della raccomandata informativa al destinatario. La disposizione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 non rileva ai fini della validità della notifica dell’avviso di accertamento, poiché disciplina la notificazione della cartella di pagamento.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento recante iscrizioni derivanti da avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012, deducendo la nullità e l’illegittimità della pretesa per non aver mai ricevuto gli atti presupposti. Il giudice di primo grado disattendeva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello, ritenendo la notifica perfezionata nelle mani del portiere e non necessaria la successiva raccomandata informativa, trattandosi di notifica diretta a mezzo posta ordinaria.
Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 7 della legge n. 890/1982 e dell’art. 6 della legge n. 212/2000, nonché falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che riguarda la notifica della cartella di pagamento e non dell’avviso di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della modalità di notificazione concretamente utilizzata. Dagli atti e dall’accertamento del giudice di merito emerge che la notifica dell’avviso di accertamento non è avvenuta per il tramite dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore, ma mediante invio diretto a mezzo posta.
Richiamando la propria ordinanza n. 10131 del 2020, il Collegio ricorda che la legge n. 146 del 1998, modificando l’art. 14 della legge n. 890/1982, ha consentito agli uffici finanziari di eseguire direttamente la notificazione degli atti al contribuente mediante spedizione postale. Il notificante è così abilitato a procedere senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, con una modalità di notificazione semplificata cui non si applicano le disposizioni della legge n. 890 del 1982, dettate per le sole notificazioni eseguite tramite ufficiali giudiziali o messi, bensì le norme sul servizio postale ordinario.
Su tale premessa la Corte affronta il profilo specifico della consegna al portiere. Quando l’ufficio si avvale della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione si applicano le norme postali ordinarie: la notifica al portiere si considera quindi avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo, senza necessità di invio della raccomandata informativa. Il Collegio richiama sul punto una serie di propri precedenti (Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014).
La Corte estende il ragionamento all’ipotesi di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario: la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. Viene richiamata la Corte cost. n. 175 del 2018, che ha ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973.
Alla luce di tali argomenti la notifica è ritenuta rituale, le censure infondate e il ricorso è rigettato. Non si provvede sulle spese per la mancata costituzione della resistente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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