La sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 opera automaticamente (Cass. civ. Sez. 5 n. 19324 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione semestrale dei termini di impugnazione, anche incidentale, e di riassunzione prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 per le controversie definibili opera quale regime legale ed automatico, a prescindere dalla presentazione, da parte del contribuente, della domanda di definizione agevolata della lite. Detta sospensione è riconosciuta a tutte le parti della lite definibile e si cumula con il termine ordinario di impugnazione, nonché con il periodo di sospensione feriale, laddove applicabile.
Il Fatto
A seguito di indagine bancaria ex art. 32 d.p.r. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento relativi a ricavi non dichiarati. La società proponeva opposizione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate interponeva quindi appello, ma la Commissione tributaria regionale della Campania lo dichiarava inammissibile, ritenendo che il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado fosse decorso, senza che potesse trovare applicazione la sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, in assenza di una domanda di definizione agevolata della lite da parte del contribuente. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017. La disposizione, nel prevedere che per le controversie definibili siano sospesi per sei mesi i termini di impugnazione scadenti dal 2017 fino al 30 settembre 2017, non subordina l’operatività della sospensione all’avvenuta presentazione dell’istanza di definizione agevolata. La norma, nel suo tenore letterale, riconosce la sospensione legale senza distinzioni soggettive o oggettive, favorendo tanto il contribuente quanto l’amministrazione finanziaria, tanto per l’impugnazione principale quanto per quella incidentale.
Il Supremo Collegio ha chiarito che la sospensione costituisce un beneficio automatico e non un’opzione che richieda una dichiarazione preventiva di sorta, coerentemente con la finalità di implementare l’accesso all’istituto della definizione. In questa prospettiva, la Corte ha richiamato il proprio precedente, secondo cui le parti si avvalgono della sospensione quale regime legale, per effetto diretto della legge e non a seguito dell’esercizio di una facoltà condizionata.
La pronuncia ha inoltre confermato che il termine semestrale di sospensione si cumula con il termine ordinario di impugnazione, calcolato secondo le regole ordinarie, incluse quelle sulla sospensione feriale. Nella fattispecie, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il 16/1/2017, il termine lungo di impugnazione, cumulato con la sospensione semestrale e con il periodo feriale, scadeva il 16/2/2018, l’appello notificato il 15/1/2018 risultava pertanto tempestivo. L’errore della CTR è consistito nell’aver disapplicato una norma processuale la cui operatività era automatica.
In ragione dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell’appello e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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