Nuovi documenti in appello: indispensabilità e valutazione dell’evoluzione processuale (Cass. civ. Sez. II n. 15828 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina dell’art. 345 c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa non solo quando la parte non abbia potuto produrli in primo grado, ma anche quando siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione; si tratta di presupposti alternativi e non concorrenti. Il giudizio di indispensabilità non può fondarsi solo sul rilievo che il documento risalga a epoca anteriore al primo grado, perché la mancata produzione imputabile alla parte non comporta di per sé l’inammissibilità. La valutazione va condotta considerando il modo in cui il giudizio si è sviluppato ed evoluto, ivi compresa la tempistica del mutamento della domanda riconvenzionale, e verificando se il fatto oggetto di prova risulti già allegato, anche in via implicita, dalle difese svolte. La declaratoria di inammissibilità del motivo di appello è superata, con esclusione del vizio di omessa pronuncia, quando la Corte di merito abbia comunque deciso la censura nel merito.
Il Fatto
Con due distinte domande, poi riunite, i promittenti di contratti preliminari aventi ad oggetto la costituzione di un usufrutto su porzioni di un immobile chiesero la risoluzione dei contratti per inadempimento dei promissari. Il giudizio di primo grado, confermato dalla Corte di appello di Firenze con sentenza n. 1259 del 2019, rigettò le domande degli attori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, dichiarò risolti i contratti per colpa dei promittenti, condannandoli al risarcimento del danno.
La Corte territoriale ravvisò l’inadempimento nella mancata cancellazione di una iscrizione ipotecaria che aveva alterato il sinallagma contrattuale, reputando irrilevante il consenso del creditore alla cancellazione e inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., il documento prodotto in appello comprovante la richiesta di cancellazione. I promittenti proposero ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che censura la declaratoria di inammissibilità del documento prodotto in grado di appello. La Suprema Corte ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis, individuando nel testo dell’art. 345 c.p.c. anteriore al d.l. n. 83/2012 il parametro di giudizio, poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 6.2.2012. Tale norma consentiva la produzione di nuovi documenti tanto nel caso in cui la parte non avesse potuto produrli prima, quanto in quello, alternativo, della loro indispensabilità.
Su questa base il motivo è accolto. La Corte rileva che la prima considerazione della Corte di appello, secondo cui il documento risalente al 2005 avrebbe potuto essere prodotto in primo grado, non è decisiva, perché la mancata produzione imputabile alla parte non comporta di per sé l’inammissibilità in presenza del presupposto della indispensabilità. Quanto al secondo argomento, la Corte di merito reputò il documento volto a provare un fatto mai dedotto in giudizio. La Suprema Corte ritiene tale conclusione smentita dalla ricostruzione dei fatti: la difesa degli attori era incentrata sulla tesi del rilievo solo formale dell’ipoteca, essendo il debito estinto, e il fatto della presentazione della richiesta di cancellazione poteva considerarsi allegato quanto meno in via implicita.
La Corte valorizza inoltre la deduzione contenuta nella memoria istruttoria davanti al tribunale, con cui gli attori avevano rappresentato di avere incaricato un notaio di predisporre l’atto di affrancazione e le formalità di cancellazione. Il fatto risultava pertanto espressamente dedotto in causa.
Infine, il giudizio di indispensabilità avrebbe dovuto essere condotto tenendo conto dell’evoluzione del giudizio, di cui la stessa sentenza dà atto. I convenuti, dopo essersi costituiti chiedendo l’esecuzione specifica dei contratti preliminari, avevano mutato la domanda in quella di risoluzione per inadempimento. Il documento era volto a dimostrare che la cancellazione, o la sua istanza, era avvenuta prima di tale mutamento. Tale tempistica è rilevante, poiché la domanda originaria di esecuzione specifica attestava la permanenza dell’interesse all’adempimento, mentre l’accoglimento della domanda di risoluzione presuppone che l’altro contraente non abbia adempiuto prima della sua proposizione.
Sugli altri motivi la Corte si pronuncia con minor ampiezza. Il secondo e il quarto motivo, che censurano la declaratoria di inammissibilità per genericità, sono rigettati, perché la Corte di appello ha comunque deciso le censure nel merito, superando la pregressa declaratoria e escludendo il vizio di omessa pronuncia. Il terzo e l’ottavo motivo sono dichiarati assorbiti in esito all’accoglimento del primo, dovendo il giudice del rinvio rivalutare le condotte alla luce del documento omesso. Il sesto motivo è infondato, essendo il mutamento della domanda espressamente previsto dall’art. 1453, comma 2, c.c. Il settimo è manifestamente infondato, contenendo il dispositivo di accoglimento delle domande riconvenzionali il logico rigetto delle contrapposte domande degli attori.
Nota della Redazione
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