Trust, revocatoria e opposizione di terzo: preclusa al beneficiario la contestazione del credito giudicato (Cass. civ. Sez. 3 n. 12135 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione ordinaria di terzo, ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ., non è esperibile da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro che, rivestendo tale qualità, facciano valere un proprio diritto, autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato dalla sentenza stessa, essendo da essa pregiudicati pur senza esserne soggetti. Il giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. si forma contestualmente all’esaurimento dei mezzi di impugnazione ordinaria ex art. 324 cod. proc. civ., del quale è il riflesso. L’opponibilità del trust ai creditori del disponente, disciplinata dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, è regolata dalla lex fori e non dalla legge del disponente, trattandosi di norme poste a tutela dei creditori, alle quali non è possibile derogare mediante manifestazione di volontà ai sensi dell’art. 15 della medesima Convenzione.
Il Fatto
Una banca agiva in azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso l’atto istitutivo di un trust, stipulato dalla debitrice fideiussore dopo la notifica di un decreto ingiuntivo e nelle more del procedimento esecutivo, al fine di sottrarre l’immobile all’azione esecutiva. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore. La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dalla disponente e dal figlio, beneficiario del trust, confermando la decisione di primo grado, avverso la quale i soccombenti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i sette motivi di ricorso, dichiarando inammissibili il primo, il terzo, il quinto, il sesto e il settimo, e infondati il secondo e il quarto.
Con riguardo ai motivi concernenti la opposizione di terzo, la S.C. ha ribadito che essa non può essere esperita da un terzo qualsiasi, ma solo da chi vanti un diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato dalla sentenza opposta, essendone pregiudicato. Nel caso di specie, il beneficiario del trust non poteva reclamare alcunché rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria nei confronti del debitore principale e del fideiussore, in quanto estraneo al rapporto accertato in quella sede. La sua legittimazione non era valorizzabile ex post in base al pregiudizio di fatto e non di diritto, stante il carattere inter alios della sentenza resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte ha inoltre chiarito che il giudicato sostanziale si forma contestualmente all’esaurimento dei mezzi di impugnazione ordinaria, di cui è il riflesso. Risulta pertanto irrilevante stabilire quando si sia formato il giudicato, una volta esclusa la sussistenza del diritto autonomo e incompatibile del terzo. La data di istituzione del trust rispetto a quella del consolidamento del provvedimento monitorio non costituisce un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
Quanto al quinto motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità al caso di specie della pronuncia delle Sezioni Unite n. 9479 del 2023, che ha delineato la procedura da osservare a fronte del «superamento» del giudicato per la mancata opposizione a un decreto ingiuntivo emesso senza verifica delle clausole abusive. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo era stato opposto e il credito accertato con sentenza passata in giudicato, senza che la ricorrente avesse allegato alcun profilo di invalidità della fideiussione.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo concernente l’art. 15 della Convenzione dell’Aja, richiamando il principio per cui l’opponibilità del trust ai creditori non è regolata dalla legge del disponente ma dalla lex fori. L’istituzione del trust non può consentire di violare le norme inderogabili poste a tutela dei creditori, quali quelle in materia di revocatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 404 c.p.c. – Casi di opposizione di terzo