Inammissibile il ricorso che contesta la comunicazione di irregolarità (Cass. civ. Sez. V n. 15875 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce principio più volte affermato quello secondo cui il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso che, sotto lo schermo del vizio di legge, richieda alla Corte l’esercizio di poteri di cognizione riservati al giudice del merito. Nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi sono già allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato. Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso che deduca la violazione del principio di non contestazione deve indicare la sede processuale delle tesi dedotte e il contenuto degli scritti difensivi avversari.

Il Fatto

La società contribuente impugnò una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione reddituale relativa all’anno d’imposta 2013, lamentando l’omessa notifica della comunicazione di irregolarità. La CTP di Messina rigettò il ricorso e analoga sorte subì l’appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Messina.

Il giudice d’appello ritenne non spettante la comunicazione, trattandosi di cartella emessa sulla base del raffronto tra i dati dichiarati e i versamenti d’acconto, risultati inferiori a quelli indicati in dichiarazione, oltre che per l’omesso versamento dell’IVA. La società contribuente propose quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’intimata non replicò.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2 del d.lgs. n. 462/1997 e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, sostenendo che la dichiarazione non esprimeva alcun importo a debito.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. I giudici di appello avevano accertato che la cartella era stata emessa sulla scorta dei dati dichiarati, dai quali era emerso che i versamenti d’acconto risultavano inferiori a quelli indicati. La ricorrente, sotto lo schermo del vizio di legge, poneva in discussione tale accertamento: la censura trasmodava così nella revisione della quaestio facti, richiedendo poteri riservati al merito. Richiamati i principi consolidati sul vizio di sussunzione, la Corte ha ribadito che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea all’esatta interpretazione della norma.

Con il secondo motivo si deduceva la motivazione insufficiente e contraddittoria, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; con il terzo la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova; con il quarto la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in violazione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di doppia pronuncia conforme sul medesimo profilo, senza che il ricorrente avesse indicato i profili di divergenza tra le ragioni delle due decisioni di merito. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, muovendo da un indimostrato presupposto e ponendosi in contrasto con l’accertamento in fatto dei giudici di appello.

Il quarto motivo è stato respinto sul rilievo dell’autosufficienza e, nel merito, sul principio secondo cui, nel processo tributario, il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione finanziaria alcun onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza provvedere sulle spese per l’assenza di difese dell’intimata, con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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