La contestazione generica della notifica in primo grado non preclude la precisazione in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 19826 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ove la notifica dell’atto impositivo sia stata genericamente contestata in primo grado, il giudice è tenuto a verificarne la regolarità dell’intero procedimento; la precisazione in appello dell’invalidità di uno specifico segmento notificatorio costituisce mera emendatio, non domanda nuova. La notifica della cartella di pagamento effettuata al solo curatore fallimentare è inidonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale può contestare la validità dell’atto prodromico. Il diritto alla riscossione dei tributi erariali si prescrive nel termine ordinario decennale, non in quello quinquennale. L’omessa trascrizione della relata di notifica, ove funzionale alla comprensione del motivo, determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di intimazione, relativo a diverse cartelle esattoriali per tributi erariali e locali, deducendo la carenza di motivazione e l’intervenuta prescrizione. La Commissione provinciale rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale lo accoglieva parzialmente, dichiarando prescritte le cartelle relative ai tributi locali per irrituale notifica, ma ritenendo rituale la notifica della cartella concernente l’Irpef, effettuata sia al contribuente nel 2001 sia al curatore del fallimento nel 2004. Il giudice d’appello dichiarava altresì inammissibile per novità la censura, sollevata solo in gravame, circa l’invalidità della notifica effettuata esclusivamente al curatore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, affermando che la CTR non si è attenuta al principio per cui la contestazione generica della notifica in primo grado impone comunque al giudice di verificare la regolarità dell’intero procedimento notificatorio. La precisazione in appello dell’invalidità di uno specifico segmento — quale la notifica al solo curatore — non integra una domanda nuova, ma una mera emendatio, non essendo applicabile il divieto di nuove eccezioni di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che riguarda solo le eccezioni in senso stretto.
La Corte ha inoltre chiarito che l’ente impositore, avendo notificato la cartella al solo curatore, non può giovarsene nei confronti del fallito tornato in bonis. Tale notifica è inidonea ad interrompere la prescrizione, con la conseguenza che, per i tributi erariali — soggetti al termine decennale di prescrizione e non a quello quinquennale — il termine era comunque decorso dalla notifica al contribuente nel 2001 alla notifica dell’atto interruttivo nel 2015.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per la parte in cui denunciava l’irritualità delle notifiche senza trascrivere le relate, funzionali alla comprensione del motivo. Ha invece accolto la doglianza per le cartelle la cui rituale notifica risultava dalle relate riprodotte, rilevando il travisamento del contenuto oggettivo della prova in cui era incorsa la CTR, in applicazione del principio fissato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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