Estratto di ruolo non impugnabile e interesse ad agire nel processo pendente (Cass. civ. Sez. V n. 15904 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. dalla l. n. 215/2021, si applica ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. La norma rende non impugnabile l’estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo nei casi tassativi in essa previsti, nei quali il debitore dimostri il pregiudizio derivante dall’iscrizione. L’interesse ad agire quale condizione dell’azione deve essere allegato e provato dal contribuente, anche nel giudizio di legittimità, con la conseguenza che, in sua assenza, il ricorso introduttivo è inammissibile.
Il Fatto
Nei confronti del contribuente, quale socio solidalmente responsabile dei debiti di una società di persone, era stata emessa una cartella di pagamento per ritenute alla fonte non versate relative a un’annualità risalente, dovute da una società cancellata dal registro delle imprese. Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo davanti alla CTP di Rimini, deducendo l’omessa notifica della cartella, la prescrizione della pretesa e l’errata formazione del ruolo per assenza di valido titolo esecutivo.
La CTP respingeva il ricorso; la CTR dell’Emilia-Romagna confermava la decisione di primo grado. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dall’agente della riscossione con controricorso. Nel corso del giudizio interveniva la novella normativa che ha inciso sulla disciplina dell’impugnabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente può impugnare la cartella non notificata di cui sia venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo, poiché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso o reso più gravoso senza stringente necessità.
Rileva poi che, nelle more del giudizio, è intervenuto il d.l. n. 146/2021, conv. dalla l. n. 215/2021, che ha inserito nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis: l’estratto di ruolo non è impugnabile, mentre ruolo e cartella invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi tassativi indicati, nei quali il debitore dimostri il pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La nuova disciplina si applica ai giudizi pendenti, come affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che hanno qualificato la norma come specificazione dell’interesse alla tutela immediata. Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate, poiché la disciplina non è irragionevole né arbitraria e risponde a finalità deflattive del contenzioso, in coerenza con la Corte cost. n. 77 del 2018 sulla giurisdizione come risorsa non illimitata.
I casi previsti dalla norma sono tassativi e non esemplificativi, insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva. L’interesse ad agire deve essere allegato e dimostrato dal contribuente, anche nel giudizio di legittimità, senza che ciò comporti compressione della tutela, essendo comunque disponibili la tutela differita e il potere cautelare del giudice tributario e ordinario.
Nel caso concreto il contribuente non ha precisato lo specifico interesse all’impugnazione con riferimento alle ipotesi del comma 4-bis. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso introduttivo, compensando le spese in ragione dell’epilogo della controversia.
Nota della Redazione
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