Sanzioni civili gestione separata avvocati non iscritti Cassa esonero ante 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16063 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria per mancato superamento delle soglie di reddito, e perciò iscritto d’ufficio alla Gestione separata presso l’Inps, non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione relativa al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 98/11. Tale esonero discende dall’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/11, dichiarata per la parte in cui non escludeva le sanzioni per il periodo pregresso, ed è applicabile nei giudizi in cui non sia maturato il giudicato sull’obbligo sanzionatorio. Resta invece dovuta l’iscrizione alla Gestione separata, non essendo il contributo integrativo versato alla Cassa forense idoneo a costituire una posizione previdenziale alternativa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accertava il debito contributivo di una avvocata nei confronti dell’Inps, relativo al reddito da lavoro autonomo professionale prodotto nell’anno 2009, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata. Il giudice di merito riteneva dovuta l’iscrizione, stante il mancato pagamento del contributo soggettivo, escludeva la prescrizione del credito e applicava le sanzioni civili parametrate all’ipotesi di evasione contributiva.

La professionista ricorreva in Cassazione con due motivi, contestando rispettivamente la necessità dell’iscrizione alla Gestione separata e, sul piano sanzionatorio e prescrittivo, la decorrenza del termine e la qualificazione della condotta omissiva come evasione contributiva. L’Inps si limitava a conferire procura; restava intimata la società di cartolarizzazione dei crediti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricorda che, per effetto dell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/11, la giurisprudenza ha interpretato l’art. 2, co. 26, l. n. 335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata. Opera il principio di universalizzazione della copertura assicurativa: rileva solo la contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale.

Da ciò consegue che il contributo integrativo, di funzione solidaristica, non basta a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense. Tra gestione categoriale e Gestione separata non vi è alternatività ma complementarietà: quando non è dovuto il contributo alla cassa di categoria, la sola questione è quale versamento possa esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e la risposta si ricava dal solo art. 2, co. 26, l. n. 335/95.

Il secondo motivo è infondato quanto alla prescrizione, con correzione della motivazione. Erra la Corte di merito nel far decorrere il termine dalla presentazione della dichiarazione dei redditi: la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di legge per il pagamento della contribuzione. Per i contributi dovuti in base alla dichiarazione, il termine è fissato dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, che all’art. 1, co. 1, lo indica al 6.7.2010. Il differimento, di natura regolamentare, giova a tutti i contribuenti che esercitino attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, rilevando il dato oggettivo dell’attività e non la condizione soggettiva di effettiva sottoposizione a quel regime. Nel caso concreto l’atto interruttivo è dell’1.7.2015 e risulta tempestivo.

È invece fondata la censura sulle sanzioni civili. Esse riguardano l’anno 2009, epoca anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 98/11. La Corte costituzionale n. 104/22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/11 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d’affari, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione anteriore all’entrata in vigore della norma.

Poiché nel giudizio non è maturato il giudicato sull’obbligo sanzionatorio, la pronuncia costituzionale è applicabile ex art. 136 Cost. Il motivo è accolto in parte qua, la sentenza è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito: la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili relative all’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2009. Le spese dell’intero processo sono compensate in relazione alla sopravvenienza della pronuncia della Consulta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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