Correzione dell’errore materiale e distrazione delle spese in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 16146 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale in cui sia incorsa la Corte di cassazione, omettendo di disporre la distrazione delle spese a favore dei difensori che ne abbiano fatto rituale domanda qualificandosi antistatari, è rilevabile ictu oculi e può essere corretto ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. Il dispositivo va integrato con la clausola di distrazione, poiché l’omissione costituisce mera svista materiale, non già vizio di motivazione o di giudizio. La correzione presuppone che la domanda di distrazione sia stata ritualmente proposta in sede di legittimità e non esaminata dal Collegio.
Il Fatto
Nel giudizio di legittimità iscritto al ruolo generale, la parte privata risultava vittoriosa con condanna dell’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite. In sede di ricorso per cassazione i difensori avevano proposto rituale domanda di distrazione delle spese a proprio favore, qualificandosi antistatari.
La Corte, nel definire il giudizio con ordinanza, aveva liquidato le spese ma non aveva disposto la distrazione, omettendo di pronunciarsi sulla relativa richiesta. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per correzione dell’errore materiale, chiedendo l’integrazione del dispositivo.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la correggibilità, ex art. 287 cod. proc. civ., dell’omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari. Il Collegio osserva che la domanda era stata ritualmente proposta e che la pronuncia aveva liquidato le spese in favore della parte, senza disporne la distrazione.
L’errore emerge ictu oculi dagli atti. Il dispositivo impugnato condannava la controricorrente al pagamento delle spese del grado di legittimità, ma non conteneva alcuna statuizione sulla distrazione. La Corte qualifica l’omissione come mera svista, non come scelta consapevole sul diritto alla distrazione.
Ricorrono pertanto i presupposti dell’art. 287 cod. proc. civ.: l’errore è materiale, rilevabile dal confronto tra la domanda ritualmente formulata e il dispositivo, e non incide sul percorso logico-giuridico della decisione. La correzione non modifica il contenuto sostanziale del giudizio né il quantum liquidato, ma integra il dispositivo con la clausola omessa.
Il provvedimento di correzione è quindi accolto: laddove il dispositivo condanna al pagamento delle spese di lite, deve leggersi e intendersi anche «con distrazione in favore degli Avvocati […], antistatari». Restano invariati gli importi liquidati e la misura forfettaria del rimborso.
Nota della Redazione
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