Il tardivo versamento della prima rata non perfeziona l’accertamento con adesione e l’iscrizione a ruolo segue l’atto originario (Cass. civ. Sez. 5 n. 22185 del 28.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento con adesione, il versamento dell’importo dovuto o della prima rata non costituisce una semplice modalità di esecuzione della procedura, bensì un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa. Il pagamento tardivo della prima rata impedisce il perfezionamento dell’adesione, con conseguente inefficacia del concordato e mancanza di titolo per l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti da quest’ultimo. L’originaria pretesa tributaria permane nella sua integrità e l’Ufficio può iscrivere a ruolo esclusivamente gli importi derivanti dagli avvisi di accertamento originari, oggetto dell’adesione non perfezionatasi. La violazione delle circolari dell’Amministrazione finanziaria non costituisce motivo di ricorso per cassazione, trattandosi di meri atti amministrativi non provvedimentali. Nella notifica a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata non determina l’inesistenza della notificazione, ma una mera irregolarità, sanabile per raggiungimento dello scopo.

Il Fatto

Una contribuente impugnava la cartella di pagamento notificata a seguito del mancato versamento della seconda rata e di quelle successive di due accertamenti con adesione. La medesima aveva provveduto al pagamento della prima rata oltre il termine indicato nel piano di ammortamento. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava, ritenendo che il mancato pagamento delle rate avesse legittimato l’ente impositore all’iscrizione a ruolo degli importi concordati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, affermando che il pagamento della prima rata costituisce presupposto imprescindibile di efficacia della procedura di accertamento con adesione ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218/1997.

Il tardivo versamento della prima rata impedisce il perfezionamento dell’adesione, rendendo il concordato inefficace: l’ente impositore non può, quindi, iscrivere a ruolo le somme risultanti dall’atto di adesione, ma soltanto quelle derivanti dagli avvisi di accertamento originari. La Corte ha precisato che nel caso di specie non trova applicazione, ratione temporis, l’art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973, che disciplina il lieve inadempimento per i pagamenti effettuati entro sette giorni dalla scadenza.

La Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla violazione della circolare dell’Agenzia delle entrate, in quanto le circolari ministeriali non contengono norme di diritto ma disposizioni di indirizzo interno.

Il secondo motivo, relativo ai vizi di motivazione della cartella, è stato ritenuto inammissibile per la mescolanza di profili di doglianza eterogenei, nonché infondato, risultando la cartella redatta secondo gli schemi di legge e idonea a consentire al contribuente di conoscere la pretesa impositiva.

Il terzo motivo, concernente l’inesistenza della notifica della cartella, è stato ritenuto inammissibile e infondato, in quanto la mancata compilazione della relata di notifica integra una mera irregolarità e non un’ipotesi di inesistenza, essendo sanata dall’impugnazione dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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