Motivazione apparente della CTR che aderisce alla CTU senza vagliare i rilievi (Cass. civ. Sez. V n. 16149 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla CTU è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni del consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni svolte. Il principio opera anche quando le osservazioni siano esaminate con motivazione del tutto apparente. Il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del convincimento; ma se le censure all’elaborato peritale sono puntuali e specifiche e ne evidenziano l’assenza del presupposto, la sentenza che ometta di motivare l’adesione acritica è nulla.
Il Fatto
A seguito di verifica della Guardia di Finanza per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento recuperando a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, parte dei costi relativi a fatture emesse da una ditta fornitrice di casseri per calcestruzzo, ritenendo sussistente una ipotesi di sovrafatturazione. L’ufficio valorizzava i prelievi bancari del fornitore immediatamente successivi ai bonifici e la incongruità rispetto agli studi di settore.
La società contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, che, disposta CTU, accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello dell’ufficio, confermando la decisione di primo grado in adesione alle conclusioni del consulente. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per nullità della sentenza di appello per motivazione mancante o apparente. L’ufficio contesta l’adesione non autonomamente argomentata alle statuizioni del giudice di primo grado e alle risultanze della CTU, senza dare conto dei rilievi critici mossi alla perizia.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui ricorre il vizio di motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., quando la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla (Cass. Sez. U. n. 8053/2014; Cass. n. 3819/2020).
Viene ribadito il principio per cui l’omessa valutazione dei rilievi tecnici alla CTU è deducibile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. se la motivazione, aderendo alle conclusioni del consulente, omette ogni menzione delle osservazioni (Cass. n. 9925/2024; Cass. n. 1804/2024).
La Corte distingue due piani. In via generale, il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del convincimento, restando implicitamente disattese le contrarie allegazioni incompatibili. Se invece le censure all’elaborato peritale sono puntuali e specifiche ed evidenziano l’assenza del presupposto delle conclusioni, la sentenza che ometta di motivare l’adesione acritica è nulla.
Nel caso concreto l’ufficio aveva contestato il dato su cui il consulente aveva calcolato il materiale impiegato — l’asserita mancata indicazione della quantità dei casseri — evidenziando che una fattura riportava invece la quantità e il prezzo unitario, confermato dalle dichiarazioni del fornitore allegate al processo verbale. La CTR si è limitata a una generica valutazione di «inconsistenza» dei rilievi e a una affermazione altrettanto astratta sulla irrilevanza dei prelievi, incorrendo in motivazione apodittica. Il primo motivo è accolto; assorbiti il secondo e il terzo, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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