Nullità radicale della sentenza di rinvio per motivazione su altra causa (Cass. civ. Sez. V n. 16206 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa in sede di rinvio che motivi su atti, parti e provvedimenti estranei al thema decidendum devolutole è affetta da nullità radicale, per totale incoerenza della motivazione con l’oggetto del giudizio. L’error in procedendo così realizzato rende il provvedimento ab imis inidoneo a produrre i propri effetti, per incompiuto esercizio della giurisdizione. Il giudice cui sia apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio.

Il Fatto

L’Ufficio delle Dogane effettuò un accesso presso la sede della società importatrice per verificare il valore dichiarato in dogana su operazioni di importazione del triennio 2008-2010. L’attività si concluse con un PVC che contestava l’esclusione delle royalties dal valore dichiarato. Seguirono avviso di accertamento e atto di irrogazione di sanzioni, notificati alla società importatrice e alla società che aveva agito come rappresentante indiretto.

Dopo l’accoglimento parziale in appello e la cassazione con rinvio, il giudice di secondo grado, in sede di rinvio, ha confermato la ripresa e le sanzioni per l’omessa dichiarazione delle royalties. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, denunciando in via preliminare la nullità della sentenza per violazione dei limiti del giudizio di rinvio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto, con assorbimento degli altri. La Corte rileva che la sentenza del giudice di rinvio presenta criticità insormontabili, che ne determinano la nullità radicale. La ricostruzione degli atti di causa diverge da quella esposta in sentenza.

Anzitutto, il giudizio concerne un avviso di rettifica impugnato soltanto dalla società importatrice, cui aveva fatto seguito la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, definita con un determinato numero di ruolo. La sentenza di rinvio richiama, invece, altra decisione, avulsa dall’alveo del giudizio odierno. Analogamente, l’appello era stato definito dalla Commissione Tributaria Regionale con una pronuncia diversa da quella indicata in sentenza.

Inoltre, la sentenza di rinvio rimanda a un’ordinanza della Cassazione relativa a vicenda differente, mentre il giudizio odierno era stato investito da un diverso provvedimento cassatorio. La Corte sottolinea la discrasia soggettiva: la sentenza si indirizza non soltanto nei confronti della società importatrice, coinvolta fin dal primo grado, ma anche verso la società rappresentante indiretto, rimasta estranea fino alla pronuncia del giudice di rinvio.

L’errore consiste nell’aver reso una motivazione non pertinente con il thema decidendum devoluto. Si tratta di un errore valutativo della realtà processuale, che ha prodotto una cognizione distorta degli atti e dei fatti di causa. Ne è disceso un error in procedendo che rende la sentenza nulla, perché inidonea a produrre effetti per la totale incoerenza della motivazione con l’oggetto del giudizio.

La Corte richiama il principio per cui l’inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale con contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa e ad altri soggetti, comporta, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice possa procedere alla rinnovazione. La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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