Spese di transazione del sindaco deducibili se inerenti alla professione (Cass. civ. Sez. V n. 3285 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli oneri rivenienti dallo svolgimento della carica di sindaco di una società di capitali sono inerenti all’attività professionale del dottore commercialista e, come tali, deducibili dal reddito professionale. Le somme dovute a titolo di responsabilità civile, o che comunque traggano la loro fonte originaria in un fatto illecito civile compiuto nell’esercizio di una professione, non sono indeducibili e seguono il principio di inerenza di cui all’art. 109 Tuir. L’indeducibilità opera solo quando gli oneri siano ricollegati alla commissione di un reato, ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993. Grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di allegare e provare la ricorrenza di tale presupposto ostativo.

Il Fatto

Un dottore commercialista, nell’anno d’imposta 2004, aveva contabilizzato tra gli oneri deducibili sia l’importo corrisposto a titolo di transazione, sia le spese del procedimento. La transazione era stata sottoscritta con la curatela di un fallimento a definizione dell’azione di responsabilità promossa contro gli amministratori e i sindaci della società fallita.

L’Ufficio disconobbe gli oneri e notificò un avviso di accertamento per riprese a titolo di Irpef e Irap. La Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso del contribuente, ritenendo l’inerenza dei costi; la decisione fu confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, resistito dal contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto deducibile l’onere, assumendo che la ratio della ripresa risiedesse nel fatto che l’onere economico sostenuto dal contribuente era relativo a un’attività diversa da quella produttiva di reddito.

La Corte ha anzitutto rilevato l’ambiguità della censura, che da un lato riferiva le ragioni di indeducibilità allo svolgimento di un’attività diversa, dall’altro contestava comunque la ratio decidendi posta dal giudice d’appello. Il motivo, in ogni caso, è infondato nel merito.

Il Collegio ha affermato che la carica di sindaco all’interno di una società di capitali rientra nelle attività professionali di un dottore commercialista, con la conseguenza che gli oneri rivenienti dall’espletamento di quella carica sono inerenti. Il quesito centrale è dunque se le somme versate a titolo di transazione di un’azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare nei confronti di un sindaco siano deducibili: la risposta è positiva.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui le somme dovute a titolo di responsabilità civile, o che comunque traggano la fonte in un fatto illecito civile compiuto nell’esercizio di una professione, seguono ai fini della deducibilità il principio di inerenza di cui all’art. 109 Tuir, richiamando sul punto Cass., Sez. V, n. 31930 del 2021. In coerenza con tale indirizzo, gli oneri sostenuti a causa e in occasione dello svolgimento dell’attività di sindaco sono deducibili, a meno che non siano ricollegati alla commissione di un reato ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993.

Nel caso esaminato non emergeva alcuna traccia di commissione di un reato, con la conseguenza che gli oneri dedotti erano inerenti all’esercizio della professione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’amministrazione soccombente alle spese e con l’attestazione della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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