Onere della prova dell’inerenza dei costi e fattura generica (Cass. civ. Sez. V n. 16207 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, spetta al contribuente l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e, ove contestata, la coerenza economica dei costi deducibili. La sola contabilizzazione della spesa non è sufficiente: occorre una documentazione di supporto dalla quale ricavare, oltre all’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa. La fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, idonea a rivelare natura, qualità e quantità delle prestazioni; il contribuente può integrarne il contenuto con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità. Il motivo di ricorso per cassazione che solleciti un nuovo apprezzamento di fatti e prove, senza riportare gli atti processuali rilevanti, è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Il Fatto
La società contribuente impugna l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2008. La Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando legittimo il recupero limitato a un importo di euro 5.000,00. La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello principale della società e dichiara inammissibile, per tardività, l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.
La società propone ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sull’indeducibilità dei costi indicati in una fattura emessa da altra società per presunti servizi di segreteria. L’Agenzia resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 75 (ora 109) del TUIR, per avere la CTR ritenuto indeducibili i costi perché riferiti ad anni diversi da quello di competenza e non inerenti, nonostante la fattura e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La Corte rileva anzitutto un profilo di inammissibilità: nel denunciare una violazione di legge, il motivo indica erroneamente la fattispecie dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e mira a un nuovo apprezzamento di fatti e prove. Nel merito, il motivo è comunque infondato.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui spetta al contribuente la prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica dei costi deducibili; non basta la contabilizzazione, occorrendo documentazione di supporto da cui ricavare importo, ragione e coerenza della spesa (Cass. n. 13300 del 2017). In tema di IVA, la prova dell’inerenza grava sul contribuente, soggetto tenuto a dimostrare l’imponibile maturato (Cass. n. 18904 del 2018).
La fattura è elemento probatorio solo se conforme ai requisiti dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, così da rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni, salva la possibilità di integrazione con ulteriori elementi (Cass. n. 1147 del 2010). Le indicazioni richieste rispondono a finalità di trasparenza e consentono all’Amministrazione l’esatta identificazione dell’oggetto della prestazione.
Il Collegio dà continuità a tale orientamento, confermato da Cass. n. 18208 del 2021 e conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14), che impone l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi e la specificazione della data della prestazione, pur non potendosi limitare l’esame alla sola fattura.
La CTR si è attenuta a tali principi: a fronte di una fattura con indicazioni generiche, supportata solo da una dichiarazione sostitutiva ritenuta in contrasto con la visura camerale, ha ritenuto non provate inerenza e certezza dei costi. Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato l’avviso impugnato né gli atti difensivi necessari. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Nota della Redazione
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