Revocatoria, CTU non necessaria se manca la prova dell’eventus damni (Cass. civ. Sez. III n. 16377 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, il giudice di merito può rigettare l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, pur proposta da entrambe le parti, quando l’accertamento richiesto risulti superfluo perché il disponente non ha assolto l’onere probatorio sugli elementi costitutivi del giudizio prognostico relativo all’eventus damni. Il potere discrezionale di ammissione della prova non è sindacabile in cassazione quando il rifiuto sia sorretto da motivazione adeguata. Il cattivo esercizio dell’apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né quello processuale di cui al n. 4, e resta quindi estraneo al catalogo dei vizi deducibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il creditore, una compagnia assicurativa, agiva in via subordinata con azione revocatoria per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto con cui il debitore aveva trasferito a una società alcuni immobili a destinazione agricola a un prezzo largamente inferiore al valore accertato dall’Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria. La Corte d’appello respingeva l’impugnazione del debitore e confermava la decisione di primo grado. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, contestando il rigetto dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio e la sussistenza della scientia damni e dell’eventus damni.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente le censure relative al rifiuto della CTU. Il ricorrente lamentava che la Corte d’appello avesse ritenuto superflua la perizia, richiesta da entrambe le parti, idonea a dimostrare l’insussistenza dell’eventus damni.
La Corte rileva che il motivo non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano fondato il rigetto non sul presupposto del maggiore valore dei beni, ma sul mancato assolvimento dell’onere di provare gli elementi necessari a fondare il giudizio prognostico sulla possibilità che, in futuro, il creditore chirografario potesse valersi della garanzia patrimoniale in caso di cessazione o ridimensionamento dell’ipoteca.
Quanto al vizio di motivazione, la Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non è quindi incasellabile nel n. 5 né nel n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.. Nella specie la Corte d’appello ha spiegato che il disponente non aveva provato alcuno degli elementi del giudizio prognostico, negando rilievo al documento non effettivamente allegato e alla missiva ritenuta non ricollegabile con certezza ai rapporti di mutuo.
Quanto agli altri motivi, la Corte ribadisce che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono riservati al giudice di merito. La scientia damni è stata ritenuta sussistente mediante presunzione, avendo il debitore disposto degli unici beni immobili del suo patrimonio dopo il sorgere del credito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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