Acqua non potabile è aliud pro alio non soggetta a prescrizione annuale (Cass. civ. Sez. III n. 33688 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La somministrazione di acqua non potabile in luogo di quella potabile oggetto del contratto non integra una ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma costituisce consegna di aliud pro alio. Essa legittima l’esercizio dell’ordinaria azione di risoluzione o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ., cui resta invece soggetta l’azione di garanzia di cui all’art. 1492 cod. civ. La potabilità dell’acqua costituisce qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l’organismo umano, sicché l’acqua non potabile è cosa del tutto diversa da quella pattuita. Il fatto che l’acqua non potabile sia stata diversamente utilizzata per altri e ridotti scopi non vale a spostare la qualificazione, restando l’oggetto della pattuizione, rimasta inadempiuta, quello di somministrare acqua potabile.

Il Fatto

Gli eredi di una utente convenivano in giudizio la società gestore della rete di distribuzione dell’acqua di un comune, deducendo che la società, venendo meno agli obblighi di somministrazione di acqua potabile pattuiti con la de cuius, aveva erogato acqua non potabile, oggetto di ordinanza sindacale inibitoria, dal 2003 al 2010. Chiedevano il rimborso del 50% degli importi pagati tra l’ottobre 2006 e il gennaio 2020, oltre al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

La società convenuta eccepiva la prescrizione e chiamava in causa il fornitore all’ingrosso. Il Giudice di Pace rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione; il Tribunale confermava, applicando la disciplina della vendita per il richiamo contenuto nell’art. 1570 cod. civ., con conseguente prescrizione annuale della garanzia per vizi, ed escludendo l’aliud pro alio poiché l’acqua era stata utilizzata per scopi diversi da quello alimentare. Proponevano quindi ricorso per cassazione gli eredi, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218, 2946 cod. civ., perché il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la somministrazione di acqua non potabile invece di quella potabile integrava la fornitura di un bene diverso per caratteristiche essenziali, con azione di inesatto adempimento svincolata dal termine annuale e soggetta a quello decennale. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2033 e 2041 cod. civ., per essere venuta meno la causa debendi.

La Corte richiama i propri ripetuti precedenti, cui intende dare stabile continuità, tra cui Cass. n. 26897 del 20.09.2023, Cass. n. 20202 del 18.07.2025, Cass. n. 7726 del 23.03.2025, Cass. n. 34371 del 24.12.2024 e Cass. n. 28184 del 31.10.2024. In essi si è precisato che si ha consegna di aliud pro alio quando, dedotta ad oggetto del contratto acqua potabile, sia invece consegnata acqua non potabile, poiché l’acqua non potabile è cosa del tutto diversa da quella potabile, essendo la potabilità una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l’organismo umano, secondo una nomofilachia risalente a Cass. n. 4515 del 05.07.1983.

La Corte distingue poi i vizi redibitori e la mancanza di qualità, soggetti ai termini di cui all’art. 1495 cod. civ., dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio. Si verte nelle prime quando la difformità tra bene consegnato e pattuito, pur restando entrambi nel medesimo genus, consista in difetti inerenti al processo di produzione o formazione del bene, oppure in carenze degli elementi distintivi della species. Si verte in aliud pro alio quando la difformità incide sulla natura, sull’individualità, consistenza e destinazione del bene, in modo che esso appartenga a un genere del tutto diverso, o quando la cosa presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come strutturale dalle parti, risultando inidonea alla funzione dedotta in contratto, come in Cass. n. 7557 del 23.03.2017 e Cass. n. 28069 del 14.10.2021.

Quanto al caso concreto, il giudice di appello aveva sottolineato che l’acqua fornita poteva avere funzioni domestiche diverse ed era stata diversamente utilizzata, sicché l’oggetto del contratto non era acqua finalizzata esclusivamente all’uso alimentare. L’osservazione è ritenuta inidonea a spostare le conclusioni, poiché l’accertato oggetto della pattuizione, rimasta inadempiuta, era e restava quello di somministrare acqua potabile, pur utilizzabile di per sé per altri e ridotti scopi. Il primo motivo è quindi fondato, con assorbimento logico del secondo.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Gela, con diverso magistrato, perché si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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