Indeducibili le provvigioni agli amministratori di condominio prive di causa (Cass. civ. Sez. V n. 16385 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme che una società corrisponde agli amministratori di condominio, formalmente documentate in fattura come compensi provvigionali, sono prive del requisito di esistenza giuridica e, a fortiori, di quello di inerenza all’attività d’impresa, quando non remunerino prestazioni sorrette da una causa giuridicamente apprezzabile. Esse, costituendo mere elargizioni di riconoscenza volte a remunerare il fatto stesso di essersi rivolti al fornitore, non trovano titolo in alcun rapporto meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1321 cod. civ. e non possono essere dedotte ai fini IRES e IRAP né detratta la relativa IVA. La formale regolarità della fatturazione non è sufficiente, dovendo il contribuente provare, in caso di contestazione, l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica del costo. Né la detrazione dell’IVA può fondarsi sul principio di neutralità dell’imposta, che esige la corrispondenza tra forma e sostanza dell’operazione, né la circostanza che altri abbia assolto l’imposta sul medesimo rapporto integra una doppia imposizione, stante l’autonomia dei singoli rapporti d’imposta.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale generale, l’Ufficio contestava a una società di fornitura di combustibile per il riscaldamento abitativo l’indebita deduzione di costi, contabilizzati in un conto di mastro dedicato a compensi di mediazione e provvigioni occasionali, corrisposti ad amministratori e società di amministrazione di condominio per gli stabili da essi gestiti. L’attività istruttoria, avviata per il 2015, veniva estesa al 2016, con emissione di due distinte riprese per IRES e per IRAP e IVA.
La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi della contribuente, li rigettava, qualificando le somme come bonus illegittimamente riconosciuti agli amministratori per essersi rivolti al fornitore. L’appello era respinto dalla Commissione tributaria regionale, che confermava il disconoscimento dei costi. La contribuente ricorreva per cassazione con otto motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria i motivi incentrati sull’asserito difetto di motivazione degli atti impositivi. La doglianza è respinta: il giudice di appello ha dato atto della posizione dell’Ufficio citandone il contenuto, e la censura della contribuente non investe un’omessa pronuncia, ma la mera non condivisione di una motivazione pur esistente. I motivi che non riproducono testualmente la motivazione degli avvisi sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, secondo il consolidato orientamento richiamato anche con Sez. V n. 2928 del 2015 e Sez. V n. 16147 del 2017.
Nel merito, il nucleo del ragionamento riguarda il requisito della inerenza dei costi. La Corte osserva che la documentazione prodotta dalla contribuente non è idonea a dimostrare alcuna prestazione propriamente detta degli amministratori di condominio in favore della società. Trattasi di soggetti mandatari fiduciari dei condomini, e non della contribuente; un loro intervento in favore del fornitore avrebbe presupposto la violazione del rapporto fiduciario con gli amministrati, in una situazione di conflitto di interessi.
Per le prestazioni riconducibili all’ordinaria attività di amministrazione, la remunerazione realizzerebbe una duplicazione della causa, essendo già previsto un compenso deliberato dall’assemblea. Per quelle qualificate come provvigioni, la giustificazione non regge: esse costituiscono il corrispettivo di un’attività immeritevole di tutela. Ne deriva che il difetto di inerenza si intreccia con il difetto di causa, escludendo l’esistenza giuridica stessa dei costi, quantunque economicamente sostenuti.
La Corte conferma quindi il disconoscimento delle poste passive e, con esso, il recupero anche dell’IVA. Il diritto di detrazione è connesso all’effettività dell’operazione, requisito sostanziale richiamato anche con il rinvio alla giurisprudenza europea, e non può fondarsi su adempimenti meramente formali. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e con il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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