Indagini bancarie: costi forfetari deducibili anche nell’accertamento analitico-induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 16471 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indagini bancarie, la presunzione iuris tantum di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 non preclude la possibilità di dedurre in misura percentuale forfetaria i costi presunti correlati ai versamenti accertati. Tale riconoscimento opera anche nell’ipotesi di accertamento analitico-induttivo fondato sulle movimentazioni bancarie, e non soltanto in caso di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973. L’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale n. 10 del 2023 impone di riconoscere un’incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei maggiori ricavi, in mancanza di idonea documentazione. Resta fermo che l’onere della prova contraria circa la riferibilità dei movimenti all’attività economica grava sul contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugna un avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap e Iva riferito all’anno di imposta 2012. L’accertamento si fonda su verifiche presso banche e operatori finanziari relative ai rapporti e alle operazioni del ricorrente. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigetta l’appello del contribuente, confermando la legittimità dell’atto impositivo e l’impostazione dell’ufficio sul trattamento dei costi e dell’Iva.
Il contribuente ricorre in Cassazione con tre motivi: la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, il mancato scorporo forfetario dei costi correlati ai maggiori compensi accertati e la mancata detrazione dell’Iva dagli importi risultanti dai versamenti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui l’autorizzazione ex art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633/1972 esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici. Dalla sua mancata allegazione non discende l’illegittimità dell’avviso fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie, poiché l’invalidità può derivare solo dalla materiale assenza dell’atto e sempre che ne sia scaturito un concreto pregiudizio per il contribuente. L’autorizzazione non necessita di motivazione, non essendo qualificabile come provvedimento impositivo.
Il secondo motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale aveva escluso la deduzione forfetaria dei costi ritenendola ammissibile solo in caso di accertamento induttivo puro. La Corte rileva il contrasto con la giurisprudenza più recente che, sulla scorta dell’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale n. 10 del 2023, ha affermato la necessità di riconoscere e dedurre in misura percentuale forfetaria i costi presunti anche nell’accertamento analitico-induttivo basato su movimentazioni bancarie. La presunzione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 non preclude dunque tale deduzione.
Il terzo motivo è infondato. I movimenti bancari del contribuente si presumono riferiti alla sua attività economica quali ricavi, spettando all’interessato la prova contraria. L’art. 99, comma 1, primo periodo, del Tuir sancisce l’indeducibilità delle imposte sui redditi e di quelle per cui è prevista la rivalsa. Il mancato esercizio della rivalsa non è precluso dall’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972: il contribuente, ove ancora nei termini, può recuperare dal cliente l’Iva accertata e successivamente versata.
In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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