Accertamento bancario e ripartizione dei ricavi tra impresa e attività agricola (Cass. civ. Sez. V n. 16481 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari fondati sull’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal rinvio operato dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente che eserciti due attività, una d’impresa e una agricola, può superare la presunzione dimostrando non solo che le operazioni sono estranee ad ambedue le attività, ma anche che, ove imputate dall’Ufficio a una sola di esse, sono invece in parte riferibili all’altra. Non è richiesta all’Amministrazione la prova preventiva della specifica attività da cui deriva il maggior reddito, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari non giustificati dalle dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.
Il Fatto
A seguito di indagini finanziarie su conti correnti intestati a una contribuente e al coniuge, l’Agenzia delle Entrate notificava tre avvisi di accertamento per maggior reddito d’impresa e maggiori IVA, IRAP e IRPEF. La contribuente, esercente sia attività agricola sia commerciale, impugnava gli atti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte i ricorsi, riconoscendo l’irrilevanza reddituale di alcuni versamenti riferibili a ricavi agricoli regolarmente dichiarati.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, dichiarando inammissibili alcune censure perché nuove e ravvisando un giudicato interno sulla potenzialità di evasione dei terreni agricoli. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quindici motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo e sul secondo motivo la Corte rileva che la contestazione relativa alla ripartizione dei ricavi tra attività d’impresa e attività agricola era già contenuta nei ricorsi introduttivi e nelle memorie illustrative di primo grado. Erroneamente, dunque, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile, in quanto nuova, la doglianza. Parimenti infondata è la ritenuta formazione di un giudicato interno: esso si forma su fatti, non su argomentazioni, e la contribuente aveva confutato la decisione di primo grado depositando una seconda perizia in appello.
Sul terzo motivo la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, precisa che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata. La presunzione legale dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 si estende a tutti i contribuenti. Non è necessario che l’Ufficio provi preventivamente la specifica attività da cui deriva il maggior reddito: incombe al contribuente dimostrare l’estraneità delle operazioni a fatti imponibili.
Accogliendo il sesto e l’ottavo motivo, la Corte censura la motivazione apparente della sentenza impugnata, che ha pretermesso la valutazione della documentazione offerta a sostegno della prova contraria e non ha considerato la deducibilità dei costi in misura percentuale forfettaria, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023.
Sul nono motivo la Corte rileva che l’Ufficio, in appello, richiamando la proposta di accertamento con adesione, aveva ritenuto giustificate talune movimentazioni. La Commissione regionale ha omesso ogni valutazione su tale non contestazione. I motivi dall’undicesimo al quattordicesimo sono fondati per la mancata pronuncia su eccezioni ritualmente riproposte in appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.