Società estinta, ricorso del socio e inapplicabilità dell’art. 182 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. V n. 16523 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, quando sia avvenuta anteriormente al 13 dicembre 2014, produce effetti estintivi immediati anche sul piano processuale, privando l’ente della capacità di stare in giudizio. Ne deriva che l’art. 2495, secondo comma, cod. civ. determina un fenomeno successorio in favore dei soci, ai quali soltanto spetta la legittimazione a impugnare l’avviso di accertamento societario. Il ricorso proposto dalla società estinta, o dal socio che agisca in nome proprio senza spendere la propria qualità, è inammissibile. Il difetto non è sanabile attraverso il meccanismo dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., che presuppone un vizio di rappresentanza e non l’inesistenza della legittimazione. La mancata impugnazione da parte del soggetto privo di legittimazione non comporta l’annullamento dell’atto impositivo.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IVA, emesso per l’anno d’imposta 2012 nei confronti di una società, con cui l’amministrazione finanziaria contestava la detraibilità dell’IVA relativa a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La società era stata cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore al 13 dicembre 2014.
Il socio, in proprio e nella qualità di ex socio, impugnava l’atto. I giudici di primo grado dichiaravano inammissibile il ricorso, perché proposto dalla società e non dal socio. La Commissione Tributaria Regionale confermava la statuizione e dichiarava inammissibile anche l’appello, in quanto proposto da soggetto diverso da quello che aveva agito in primo grado. Il socio ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato fattuale decisivo: l’avviso di accertamento era stato notificato al socio e all’ex liquidatore, e la cancellazione della società era avvenuta prima del 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014. La fattispecie non ricade quindi nell’ambito applicativo di tale disposizione, che introduce un differimento quinquennale degli effetti estintivi ma opera esclusivamente per le richieste di cancellazione presentate nella sua vigenza, recando norme di natura sostanziale prive di efficacia retroattiva.
Trova pertanto applicazione l’art. 2495, secondo comma, cod. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 e dalla recente Sez. Un. n. 3625 del 2025. Sul piano sostanziale si determina un fenomeno successorio: l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente. Sul piano processuale, l’estinzione priva la società della capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che essa non può agire né essere convenuta e che l’ex liquidatore non è legittimato a rappresentarla.
Ne deriva che legittimati a impugnare l’atto impositivo erano soltanto i soci. La Corte di merito ha quindi correttamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, proposto dalla società per mezzo del socio, che aveva conferito la procura in nome proprio e speso la qualità di ex socio soltanto in appello.
Il richiamo al principio di Cass. n. 16251 del 2018 non giova al ricorrente: quel principio non può operare al contrario, poiché una procura rilasciata solo a nome proprio non copre la qualità non dichiarata. I motivi sulla pretesa sanatoria sono infondati: l’art. 182 cod. proc. civ. presuppone un difetto di rappresentanza di altro soggetto, mentre qui difetta in radice la legittimazione, trattandosi di società estinta. Nessuna sanatoria sarebbe stata possibile, perché la società, priva di capacità processuale, non avrebbe potuto impugnare l’atto neppure se rappresentata dall’ex liquidatore.
Assorbito il terzo motivo, la Corte osserva che all’improponibilità dell’impugnazione non consegue l’annullamento dell’atto impositivo, neppure per l’eventuale inesistenza della notifica: diversamente si attribuirebbe alla parte soccombente un’utilità non spettantele. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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