Opposizione allo stato passivo, motivazione apparente su esclusione integrale del credito (Cass. civ. Sez. I n. 16713 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, il giudice che ritenga non dimostrata una rinegoziazione del rapporto di mutuo non può, per ciò solo, escludere integralmente il credito insinuato. La negazione dell’ammissione del capitale e degli interessi nella misura in origine pattuita esige una specifica giustificazione, dovendosi chiarire per quale ragione la mancata prova del nuovo assetto dell’ammortamento si rifletta sull’intero credito. L’omessa spiegazione di tale nesso integra motivazione apparente, costituzionalmente rilevante, e determina la cassazione del decreto per violazione di legge. Le censure che, sotto l’apparente violazione di legge, mirino a una rivalutazione dei fatti e delle prove sono invece inammissibili.
Il Fatto
Il giudice delegato a una procedura fallimentare non ammetteva al passivo un credito di rilevante importo, vantato con privilegio ipotecario da una banca, per indeterminatezza del credito stesso. Il Tribunale di Siracusa, su opposizione della creditrice, confermava l’esclusione per carenza di prova, rilevando l’impossibilità di verificare la decorrenza e la base di calcolo delle singole voci, comprensive di interessi di ammortamento, di mora e legali.
La società cessionaria del credito, per il tramite della propria mandataria, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sul riparto dell’onere probatorio e sull’omessa valutazione di una prova legale. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo il difetto di legittimazione della cessionaria.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati solo in parte. La ricorrente sosteneva che il tribunale avesse addossato alla banca l’onere di provare circostanze costituenti, invece, oggetto dell’eccezione della curatela, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., e avesse trascurato un accordo di sospensione parziale del mutuo con nuovo piano di ammortamento.
La Corte rileva però che il tribunale non ha deciso applicando la regola di riparto dell’art. 2697 cod. civ., bensì esaminando la documentazione prodotta e ritenendola inidonea a provare il credito come insinuato. Le doglianze di violazione di legge sono quindi inammissibili, perché mirano a una rivalutazione dei fatti storici e dell’istruttoria, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019.
La Corte individua tuttavia, all’interno dei mezzi proposti, un autonomo vizio di motivazione, dedotto in modo specifico. La ricorrente aveva lamentato che il tribunale avesse fondato la decisione su ipotesi anziché su certezze probatorie e che, dalla ritenuta indeterminatezza degli interessi, avesse fatto discendere senza spiegazione l’esclusione totale della somma, anziché una sua quantificazione inferiore.
Il vizio ricorre in modo evidente. Il tribunale aveva indirizzato i propri rilievi non sul contratto originario, ma su una presunta rivisitazione del rapporto rimasta indimostrata, e da ciò aveva escluso l’intero credito insinuato. Non ha però chiarito perché la mancata prova del nuovo accordo si riverberasse anche sul capitale dovuto, la cui erogazione non risultava contestata, e sugli interessi in origine pattuiti.
Sussiste dunque una manifesta incongruenza tra l’affermazione in fatto, relativa alla mancata dimostrazione della più recente disciplina dell’ammortamento, e la negazione in diritto dell’ammissione dell’intero credito per capitale e interessi. Tale anomalia argomentativa integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante, per assenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo, idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
Il ricorso incidentale è invece inammissibile. Esso deve essere giustificato dalla soccombenza e non può essere proposto dalla parte rimasta vittoriosa al solo fine di risollevare questioni assorbite, riproponibili dinanzi al giudice del rinvio. Il decreto è pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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