Truffa a mezzo bonifico disposto dal cliente: irresponsabilità della banca del pagatore (ABF Collegio di Milano n. 1107 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’ordine di bonifico è impartito personalmente dal pagatore, l’operazione è autorizzata anche se indotta da raggiro di terzi: non si applica la disciplina dei pagamenti non autorizzati del d.lgs. n. 11/2010 e della direttiva 2015/2366/UE. Il prestatore di servizi di pagamento che esegue l’ordine in conformità all’identificativo unico (IBAN) non è tenuto a verificare la corrispondenza con il nominativo del beneficiario, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010. Residuano i doveri di correttezza, buona fede e diligenza professionale di diritto comune: la banca risponde solo se emergono circostanze che rendevano ex ante percepibile all’operatore l’inganno in corso.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere stata vittima, in data 27.01.2025, di una truffa condotta tramite contatti telefonici e messaggistica. Sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine la inducevano a recarsi in filiale e a disporre due bonifici istantanei di € 29.000,00 ciascuno. Il primo, oggetto del ricorso, era eseguito a favore di un IBAN estero indicato come a lei intestato, ma aperto presso un istituto con cui non aveva rapporti; il secondo, recuperato tramite le Forze dell’Ordine, recava come beneficiario un soggetto sconosciuto.
La ricorrente imputa all’intermediario di non aver verificato la discrasia tra IBAN e beneficiario e di aver omesso di sospendere l’operazione dinanzi a circostanze palesemente anomale, chiedendo il rimborso. L’intermediario eccepisce di aver operato conformemente alle istruzioni ricevute, previa conferma della cliente, senza obbligo di controllo del nomenclatore e di aver attivato le iniziative di recall senza esito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione dell’operazione. È pacifico che il bonifico sia stato disposto personalmente dalla ricorrente allo sportello, sebbene nel contesto del raggiro. Richiamando l’orientamento condiviso dei Collegi ABF, il Collegio afferma che, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, essa deve considerarsi autorizzata: non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate, non essendosi in presenza di un uso abusivo degli strumenti di pagamento, ma di una disposizione che proviene dal titolare sul piano tecnico-operativo. Vi rientrano le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, come quelle “sotto dettatura”.
Esclusa la disciplina delle operazioni non autorizzate, resta da verificare se sussistano profili di responsabilità secondo le regole di diritto comune. Il Collegio osserva che, alla data dei fatti, l’intermediario non era tenuto a verificare la corrispondenza tra nominativo e IBAN, e l’operazione appare legittimamente eseguita in base all’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, che esonera il prestatore dalla responsabilità quando l’ordine è eseguito conformemente all’identificativo unico.
Sul punto il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162/2017, secondo cui i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a verificare la corrispondenza tra nominativo e titolare del conto, salvo l’obbligo di adoperarsi per il recupero dei fondi secondo diligenza (conforme CGUE 21 marzo 2019, C-245/18). Richiama altresì Cass. civ., sez. I, n. 17415 del 25.06.2024, che conferma l’esattezza dell’adempimento eseguito in conformità all’IBAN e l’onere del pagatore di controllare la correttezza dei dati.
Quanto all’obbligo di verifica del beneficiario introdotto dal Regolamento UE 2024/886, il Collegio rileva che esso non era ancora vigente all’epoca dei fatti (termine 9.10.2025) e non può essere valorizzato retroattivamente come parametro di diligenza. Le ulteriori circostanze dedotte — eterodirezione telefonica, importo elevato, natura internazionale, difficoltà nell’inserimento dell’IBAN — sono indicativi ex post della truffa, ma non idonei, allo stato degli atti, a fondare la responsabilità della banca, non emergendo che la ricorrente abbia rappresentato circostanze tali da rendere percepibile all’operatore l’inganno.
Il Collegio ritiene quindi il danno integralmente riconducibile alla condotta fraudolenta dei terzi e al comportamento della ricorrente, che ha dato seguito a istruzioni inusuali senza apporto causale dell’intermediario, e respinge il ricorso. Dichiara inoltre inammissibile, perché nuova, la domanda di spese e competenze formulata per la prima volta in sede di repliche.
Nota della Redazione
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