Concordato con cessione dei beni: limiti della legittimazione del liquidatore giudiziale (Cass. civ. Sez. III n. 16830 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il provvedimento di omologazione non trasferisce agli organi della procedura la proprietà dei beni né la titolarità dei crediti, bensì soltanto i poteri di gestione funzionali alla liquidazione. Il debitore cedente conserva pertanto la legittimazione processuale, attiva e passiva, a tutela del proprio patrimonio. La legittimazione del liquidatore giudiziale è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive, sicché non si estende ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e di condanna al pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto. Il difetto di legittimazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato interno espresso, e ove accertato comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere proseguito.
Il Fatto
Il Concordato preventivo di una società in liquidazione conveniva dinanzi al Tribunale due società, deducendo di aver stipulato con la prima un contratto di concessione di diritti personali di godimento su immobili siti in un’area portuale e lamentando l’occupazione sine titolo, da parte della seconda, di uno di tali immobili, adibito a centro benessere. Il Concordato chiedeva il rilascio dell’immobile e il risarcimento del danno, quantificato su perizia stragiudiziale. Il Tribunale rigettava le domande.
La Corte d’appello, accogliendo integralmente il gravame, condannava le due società, in solido, al rilascio e al risarcimento del danno per l’abusivo godimento, liquidato in complessivi euro 90.948,00, commisurandolo al valore locativo dell’immobile. Le soccombenti proponevano ricorso per cassazione con sei motivi; il Concordato resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui le ricorrenti deducono il difetto di legittimazione processuale del liquidatore giudiziale in ordine alle pretese risarcitorie, sul rilievo che l’occupazione abusiva era precedente all’omologa del concordato. Il motivo è ritenuto fondato, con assorbimento dei restanti.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui la procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione. Il debitore cedente conserva quindi il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo l’intervenuta omologazione. Sul punto sono citate, tra le altre, Cass. n. 8102 del 2013, Cass. n. 27897 del 2013, Cass. n. 17606 del 2015, Cass. n. 681 del 2017 e Cass. n. 33422 del 2019.
Per effetto della sentenza di omologazione viene meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è conferito nell’ambito del suo mandato e resta limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso e in funzione delle operazioni di liquidazione. Il debitore ammesso al concordato subisce uno spossessamento attenuato: conserva la proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei beni, salve le limitazioni connesse alla natura della procedura, e mantiene la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dell’art. 43 della legge fallimentare per il fallimento. Il liquidatore, si precisa, non è successore a titolo particolare e subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e nelle questioni attinenti alla liquidazione e al carattere concorsuale del credito.
La legittimazione processuale dell’organo non si proietta quindi oltre il confine del suo potere liquidatorio-distributivo. Essa non è connessa all’oggetto di accertamento di una ragione di credito e di condanna al pagamento del correlativo debito, ancorché idonee a influire sul riparto, ma è circoscritta ai rapporti che nel corso e in funzione della liquidazione vengono in essere; nei giudizi esperiti verso il debitore cedente il liquidatore può soltanto spiegare intervento, senza essere litisconsorte necessario.
La Corte completa il percorso richiamando l’art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge, e la conseguente verifica, anche d’ufficio, della coincidenza tra parti e destinatari degli effetti della pronuncia. Quanto al giudicato interno sulla questione, ribadito dalle Sezioni Unite n. 7925 del 2019, esso deve essere espresso: non basta che la legittimazione abbia costituito la premessa logica della decisione di merito. Il difetto di legittimazione del liquidatore è dunque rilevabile in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, perché il giudizio non poteva essere proseguito; le spese di lite dei due gradi sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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