Oneri di urbanizzazione e obligatio propter rem: domanda nuova in appello (Cass. civ. Sez. III n. 16996 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prospettazione, da parte del consorzio di urbanizzazione, di un’obbligazione di pagamento degli oneri a carico dei proprietari non aderenti, qualificata come obligatio propter rem, costituisce domanda nuova se, abbandonata l’originaria impostazione fondata sulla legge regionale, non si indichi in alcun modo la fonte dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1173 c.c., restando estranea al thema decidendum la ricostruzione offerta solo in appello. La configurazione quale obbligazione reale non è comunque in grado di fondare la pretesa, non essendo riconducibile a contratto l’obbligo di contribuzione del proprietario che non ha preso parte alla negoziazione con l’ente pubblico. La domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è inammissibile quando il consorzio non alleghi specificamente l’arricchimento dei proprietari e il corrispondente impoverimento proprio; la consulenza tecnica d’ufficio, volta a individuarli e non solo a quantificarli, è correttamente qualificata come esplorativa e non ammessa.
Il Fatto
Un consorzio di zona produttiva convenne in giudizio, davanti al Tribunale, due gruppi di proprietari di immobili ricadenti in un comparto interessato da un piano particolareggiato, chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute per la mancata contribuzione alle spese consortili di urbanizzazione e realizzazione di opere comuni, in via principale ai sensi della legge regionale Veneto n. 61 del 1985 e in subordine ai sensi dell’art. 2041 c.c.
I convenuti eccepirono la carenza di giurisdizione, la prescrizione e la destinazione agricola dei fondi. In corso di causa il consorzio espunse dalla domanda ogni riferimento alla legge regionale. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’appello rigettò l’impugnazione. Il consorzio propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la mancata qualificazione della pretesa come obbligazione propter rem e l’omessa ammissione delle allegazioni rilevanti. La Corte giudica il motivo infondato. La prospettazione incentrata sull’obbligazione reale è stata correttamente qualificata dalla Corte d’appello come nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., trattandosi di ricostruzione elaborata solo in fase di impugnazione dopo la rinuncia all’impostazione originaria.
Il punto decisivo è l’individuazione della fonte dell’obbligazione. Il consorzio allega fatti astrattamente riconducibili a un’obbligo di pagamento di natura reale, ma non indica in alcun modo la fonte di tale obbligo: le fonti delle obbligazioni sono quelle previste dall’art. 1173 c.c., ossia la legge, la volontà delle parti, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. L’abbandono della prospettazione fondata sulla legge regionale non è stato sostituito da alcuna concreta indicazione.
La Corte aggiunge che la configurazione come obbligazione reale non sarebbe comunque destinata a successo, richiamando il proprio orientamento sugli oneri di urbanizzazione a carico dei proprietari che non hanno partecipato alla negoziazione con l’ente pubblico (Cass. n. 8635 del 02.04.2024; Cass. n. 1468 del 25.01.2021), e rilevando la carenza dell’allegazione sugli obblighi derivanti da un consorzio obbligatorio (Cass. n. 25289 del 04.12.2007).
Il secondo motivo, relativo all’arricchimento senza causa, è inammissibile. L’azione ex art. 2041 c.c. presuppone la specifica indicazione dell’arricchimento dei proprietari e del corrispondente impoverimento del consorzio, mentre il ricorrente si è limitato ad allegare un generico vantaggio, senza tentare di specificarlo. La consulenza tecnica d’ufficio, diretta a individuarli e non solo a quantificarli, è stata perciò correttamente qualificata come esplorativa e non ammessa. Il ricorso è rigettato, con soccombenza nelle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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