Ricorso improcedibile se la sentenza impugnata è priva del glifo di pubblicazione (Cass. civ. Sez. III n. 16994 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione quando la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, sia priva dell’attestazione di cancelleria sull’avvenuta pubblicazione, sulla relativa data e sul conseguente numero di pubblicazione. Tali adempimenti costituiscono l’unico strumento che consente alla Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto ad esistenza, nonché di verificare la tempestività dell’impugnazione e di individuare con esattezza il provvedimento da cassare. La carenza è però superata quando la copia della sentenza munita delle stampigliature di rito venga successivamente acquisita agli atti, poiché in tal caso risulta adempiuto il disposto dell’art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ. A tanto consegue che non può dichiararsi l’improcedibilità e che il ricorso va scrutinato nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Rimini due decreti ingiuntivi per il pagamento del corrispettivo della cessione di quote sociali. I convenuti proposero opposizione e il giudice adito dichiarò la propria incompetenza per materia; la causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Bologna, sezione imprese, che accolse le opposizioni. Il ricorrente propose appello e la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza impugnata, rigettò l’impugnazione.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Le controparti sono rimaste intimate e il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Il ricorso è stato assegnato alla trattazione camerale su istanza del ricorrente, dopo che era stata formulata una proposta di definizione accelerata per mancanza, sulla sentenza di appello, del numero e della data di pubblicazione.
La Motivazione della Corte
La proposta di definizione accelerata muoveva dal rilievo che la copia depositata della sentenza di appello non recava alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data e nessun numero identificativo, con conseguente improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Il Collegio osserva però che la questione è superata dalla sopravvenuta acquisizione agli atti della copia della sentenza munita delle stampigliature di rito, in doveroso ossequio alla pronuncia Cass. Sez. 3 n. 12971 del 13.05.2024.
In atti risulta inoltre la copia, notificata al difensore del ricorrente, della sentenza impugnata, cosicché il disposto della norma processuale deve ritenersi adempiuto. Il Collegio procede dunque allo scrutinio dei motivi.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. senza altra specificazione. Secondo il costante orientamento di legittimità richiamato, la violazione della norma è deducibile come vizio solo denunciando che il giudice abbia dichiarato di non dover osservare la regola, ovvero abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti ma disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi. Il mezzo contesta invece la valutazione delle risultanze istruttorie, donde l’inammissibilità.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché propone censura di omesso esame di un fatto decisivo senza indicare un fatto storico in senso naturalistico, come richiesto a partire da Sez. Un. n. 8053 del 7.04.2014. I giudici di merito avevano comunque valutato il profilo in modo conforme, con doppia conforme ex art. 348 ter, commi quarto e quinti, cod. proc. civ., ancora applicabile ratione temporis.
Il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale ha ritenuto che il cedente delle quote avesse assunto un’obbligazione di facere, consistente nel tenere indenni i cessionari dalle successive vicende negative della società, e che pertanto nulla potesse pretendere prima di avervi provveduto. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva. Il Collegio esclude la sanzione ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., perché il rigetto è fondato su ragioni di infondatezza e inammissibilità non conformi a quelle di improcedibilità poste a base della proposta accelerata, e attesta i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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