Inerenza IVA spese legali penali dipendenti e deroga lex mitior (Cass. civ. Sez. V n. 17112 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le spese legali sostenute da una società per la difesa dei propri amministratori o dipendenti in procedimenti penali non sono detraibili, difettando il requisito di inerenza all’attività d’impresa. Non basta che il costo sia conseguente in senso generico all’esercizio dell’impresa: occorre una correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili, mentre le spese sostenute solo in occasione dell’incarico restano estranee alla sfera imprenditoriale. Il requisito di inerenza ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972 va accertato con valutazione qualitativa e non utilitaristica, con onere probatorio a carico del contribuente. È inoltre legittima la deroga alla retroattività della legge sanzionatoria più favorevole prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, giustificata dal complessivo riassetto del sistema sanzionatorio tributario.

Il Fatto

Nei confronti di una società veniva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, con cui si contestava la detrazione dell’IVA assolta su spese sostenute per la difesa in giudizio di amministratori, dirigenti e dipendenti coinvolti in procedimenti penali. Secondo l’Ufficio, tali spese, in conformità ai contratti collettivi nazionali, erano deducibili solo ai fini delle imposte dirette e non ai fini IVA, in violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972.

Il ricorso della società veniva rigettato in primo grado e, successivamente, in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con sentenza confermata. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi, censurando la violazione delle norme sull’inerenza, l’omesso esame di un fatto decisivo e i profili sanzionatori. Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi motivi, incentrati sull’inerenza del costo. Richiamando un proprio orientamento consolidato, ricorda che l’art. 1720 c.c., applicabile in via analogica alla gestione societaria, riconosce il rimborso delle spese solo quando queste siano sostenute a causa, e non semplicemente in occasione, dell’incarico. Il criterio discretivo risiede nello scopo sociale che conforma la discrezionalità dell’amministratore.

Tra le attività meramente occasionali rientra l’ipotesi in cui le spese siano state effettuate per difendersi in un processo penale per fatti connessi all’incarico, anche se concluso con proscioglimento: manca il nesso causale diretto, poiché tra l’adempimento del mandato e la spesa si inserisce l’attività di un terzo, costituita dall’accusa poi rivelatasi infondata.

Su questa base, la Corte conferma che la detrazione IVA richiede la correlazione del costo con l’attività d’impresa, da valutare in concreto e con criteri qualitativi. L’assunzione delle spese per la difesa penale dei dipendenti non è qualificabile come costo di operazioni sociali legittime, con conseguente indetraibilità dell’imposta. Il motivo sull’omesso esame del fatto decisivo è dichiarato inammissibile: la valutazione dell’incidenza di una pronuncia di assoluzione attiene al pensiero della parte sulle conseguenze di un fatto, non a un accadimento storico-naturalistico.

Infondato è anche il motivo sulla motivazione apparente. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità resta circoscritto al «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo da motivazione mancante, perplessa o obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie la motivazione risulta chiara e corretta.

Infine, la Corte esamina la richiesta di applicare la disciplina sanzionatoria più favorevole del d.lgs. n. 87 del 2024. L’art. 5 del decreto prevede espressamente l’irretroattività delle nuove sanzioni, con applicazione alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La deroga al principio di retroattività della lex mitior non contrasta con i principi costituzionali, europei e convenzionali, perché si inserisce in un complessivo ripensamento del sistema sanzionatorio tributario, diretto a valorizzare la collaborazione tra fisco e contribuente. La questione di legittimità costituzionale è pertanto non manifestamente infondata solo in apparenza e va respinta, come la denuncia di eccesso di delega.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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