Spese di sponsorizzazione sportiva dilettantistica assistite da presunzione assoluta di deducibilità (Cass. civ. Sez. V n. 17224 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, e non di rappresentanza. La presunzione opera quando lo sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica, è rispettato il limite quantitativo annuo di spesa, la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e il beneficiario ha posto in essere una specifica attività promozionale. L’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 costituisce disposizione speciale che deroga al regime generale dell’art. 109 del T.U.I.R. e copre sia l’inerenza sia la congruità dei costi. L’Amministrazione finanziaria non può contestarne la deducibilità invocando la pretesa antieconomicità della spesa.

Il Fatto

La Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con cui disconosceva la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti nell’anno 2012, operando riprese fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso.

La decisione veniva confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria. Il collegio regionale riteneva che l’Ufficio avesse legittimamente negato la deducibilità delle spese, giudicandole non congrue né inerenti, bensì antieconomiche. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. La ricorrente censura la sentenza per aver escluso la deducibilità delle spese di sponsorizzazione in favore di una associazione sportiva dilettantistica, trascurando la presunzione legale assoluta di inerenza e congruità sancita dalla norma invocata.

La Corte ritiene fondata la doglianza. La Commissione regionale aveva respinto il motivo d’appello sul rilievo che le spese di sponsorizzazione, ai fini della deducibilità, devono essere congrue e inerenti, risultando nel caso di specie antieconomiche. Il giudice di legittimità esclude però che la motivazione della sentenza impugnata si fondi sulla mancanza di prova dell’effettivo sostenimento delle spese: essa poggia sul riscontrato difetto dei requisiti di congruità e inerenza, come si ricava dal richiamo alla massima di Cass. n. 10914/2015.

La Corte rileva inoltre che la natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato era stata dedotta sin dall’atto di appello e risulta riconosciuta dalla stessa difesa erariale nel controricorso, oltre che confermata dal tenore della sentenza gravata. Richiamata la formulazione dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, abrogato dall’art. 52, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 36 del 2021 ma applicabile ratione temporis alla controversia, il collegio ne ricostruisce la portata.

Per consolidata giurisprudenza, le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche sono assistite da presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, al ricorrere di quattro requisiti: la natura dilettantistica dello sponsorizzato, il rispetto del limite quantitativo di spesa, la finalità di promozione dell’immagine e dei prodotti dello sponsor, l’effettiva specifica attività promozionale del beneficiario (Cass. n. 4920/2025, Cass. n. 21387/2024, Cass. n. 26368/2023, Cass. n. 20560/2022).

La disposizione speciale deroga al regime generale dell’art. 109 del T.U.I.R. e stabilisce una presunzione assoluta di deducibilità che riguarda sia l’inerenza sia la congruità dei costi, non contestabile dall’Amministrazione sulla base di una presunta antieconomicità della spesa (Cass. n. 96/2025, Cass. n. 20900/2024, Cass. n. 4612/2023, Cass. n. 15179/2020). La Commissione regionale, non attenendosi a tali regole, è incorsa nell’error in iudicando.

La Corte accoglie il ricorso e, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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