Nulla la costituzione oltre il termine dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992 per le liti escluse dalla mediazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 7069 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della disciplina del reclamo-mediazione, il valore della controversia è determinato secondo le disposizioni dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992. Detta disciplina si rende applicabile alle liti di valore non superiore a ventimila euro. Laddove l’atto impugnato abbia ad oggetto il recupero di un importo superiore a tale soglia, non opera il meccanismo di cui all’art. 17-bis, comma 9, d.lgs. n. 546/1992 e, conseguentemente, la costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso previsto dall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992. La costituzione tardiva determina l’inammissibilità del ricorso introduttivo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un terreno edificabile, per un importo di Euro 20.599,00 a titolo di IRPEF. Il ricorso veniva depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, ma entro quello che il contribuente riteneva applicabile in quanto la lite sarebbe rientrata nello schema del reclamo-mediazione.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza. In accoglimento dell’appello del contribuente, la Commissione tributaria regionale riformava la decisione, ritenendo il ricorso assoggettato al reclamo e, quindi, tempestivo, accogliendo nel merito in parte la domanda. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio finanziario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato la questione relativa all’individuazione del termine di costituzione del ricorrente, in ragione del valore della controversia. L’art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione applicabile ratione temporis, precludeva l’accesso al reclamo-mediazione per le controversie di valore superiore a ventimila euro.
In base al principio affermato dalla Sezione Quinta, il valore della lite non può che essere determinato secondo i criteri di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992. Nella specie, l’avviso di accertamento recuperava a tassazione Euro 20.599,00 a titolo di IRPEF, importo superiore alla soglia di ventimila euro. Da ciò consegue l’esclusione della controversia dall’ambito applicativo della mediazione e la non operatività del termine differito di costituzione previsto dal comma 9 dell’art. 17-bis.
Il ricorso notificato il 9 marzo 2015 andava depositato entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992. La costituzione del contribuente, avvenuta solo il 17 giugno 2015, è stata pertanto ritenuta tardiva, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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