Dichiarazione dei redditi emendabile in giudizio anche senza dichiarazione integrativa (Cass. civ. Sez. V n. 17229 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma consiste in una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile a seguito dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione. Deve pertanto riconoscersi la generale emendabilità di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto nella dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione finanziaria, ancorché non direttamente rilevabile dal modello. Indipendentemente dalla dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dall’eventuale istanza di rimborso, il contribuente può sempre opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa impositiva, allegando errori o omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria. Il limite dell’errore essenziale e riconoscibile opera solo quando la dichiarazione integri una manifestazione di volontà negoziale.
Il Fatto
Una società a socio unico, organismo in house della Regione Calabria, impugnava la cartella esattoriale notificatale per il pagamento di tributi erariali iscritti a ruolo dall’amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai fini IRAP. Il controllo aveva rettificato l’aliquota applicabile per il calcolo dell’imposta, elevandola sul presupposto che la dichiarante svolgesse attività finanziaria.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria accoglieva l’appello della parte privata e annullava la cartella. Riteneva il collegio regionale che la società non svolgesse attività finanziaria e che, pur in mancanza di una dichiarazione integrativa, dovesse riconoscersi alla contribuente la facoltà di correggere in sede processuale gli errori materiali commessi nella compilazione del modello IRAP. Contro questa sentenza l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’amministrazione deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni formulate in appello in ordine alla natura finanziaria dell’attività esercitata. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che i giudici regionali hanno esaminato la questione e l’hanno risolta in senso contrario alla tesi dell’ufficio, qualificando la società come organismo in house providing e non come ente rientrante tra i soggetti bancari e finanziari.
Con il secondo motivo era prospettata la violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost., per asserita motivazione apparente. Anche tale doglianza è stata giudicata infondata: la Corte ha osservato che i giudici d’appello hanno diffusamente spiegato le ragioni dell’esclusione della natura finanziaria dell’attività, richiamando la legge regionale istitutiva, lo statuto e le commesse pubbliche del periodo d’imposta. La motivazione supera la soglia del minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Con il terzo motivo l’amministrazione contestava la violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo l’illegittimità dell’esclusione della procedura di controllo automatizzato. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la sentenza impugnata non ha escluso che la rettifica dell’aliquota possa essere operata con la procedura automatizzata, ma ha affermato che la contribuente si era legittimamente avvalsa della facoltà di correggere in sede processuale gli errori materiali.
Il quarto motivo, relativo all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, è stato respinto nel merito. La Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità sulla emendabilità della dichiarazione e ha precisato che la dichiarazione fiscale, quando integra una manifestazione di volontà negoziale, è emendabile solo per errore essenziale e riconoscibile ex art. 1428 c.c. Nel caso di specie, mediante la compilazione della sezione riservata ai soggetti finanziari, la contribuente ha reso una mera dichiarazione di scienza, senza esprimere alcuna volontà negoziale o opzione per un regime di tassazione. Il ricorso è stato conseguentemente respinto.
Nota della Redazione
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