La sospensione cautelare ex art. 47 blocca anche l’iscrizione a ruolo straordinaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 16466 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare dell’atto impositivo concessa dal giudice tributario ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis, arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire in executivis e preclude all’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione. Tale effetto inibitorio si estende anche alla formazione del ruolo, inclusa l’iscrizione a ruolo straordinaria ex art. 15-bis d.P.R. n. 602/73, che costituisce attività esecutiva impedita dalla sospensione degli atti presupposti, e permane sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate contestava a una società l’utilizzo, nel corso del 2015, di crediti d’imposta inesistenti, emettendo quattro avvisi di recupero notificati alla contribuente. Quest’ultima impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, ottenendo la sospensione dell’esecutività degli avvisi ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992. Nonostante il provvedimento cautelare, l’agente della riscossione procedeva all’iscrizione a ruolo straordinaria ed emetteva la cartella di pagamento, impugnata dalla società. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità della cartella, ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo ma preclusa l’azione esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati con priorità logica il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale della società, ha dato continuità al più recente orientamento di legittimità in materia di esecuzione esattoriale. Ha affermato che la sospensione giudiziale ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992 impedisce all’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione non solo la notifica della cartella, ma anche il compimento di ogni atto volto a dare corso o a far proseguire l’esecuzione, con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo intervenuta dopo la sospensione deve ritenersi illegittima.
Il Collegio ha inoltre precisato che l’effetto preclusivo della sospensione opera anche rispetto all’iscrizione a ruolo straordinaria disciplinata dall’art. 15-bis d.P.R. n. 602/73, richiamato dall’art. 27, comma 19, d.l. n. 185/2008. Tale forma di riscossione, pur finalizzata a garantire il recupero del credito in presenza di pericolo per l’esazione, non può essere attivata quando il giudice tributario abbia già valutato e accolto l’istanza di sospensione, poiché la decisione cautelare non può essere vanificata da un rinnovato apprezzamento delle ragioni di urgenza.
Il Giudice di legittimità ha infine chiarito che le due previsioni normative possono coesistere: l’iscrizione a ruolo straordinaria è possibile solo in assenza di sospensione cautelare dell’atto, che in ogni caso dispiega effetti limitati sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado. L’accoglimento del ricorso incidentale ha determinato l’infondatezza di tutti e quattro i motivi del ricorso principale, essendo stata l’attività dell’Amministrazione posta in essere in violazione del provvedimento cautelare. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto l’originario ricorso della società, compensando le spese dell’intero processo.
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Nota della Redazione
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