Compensazione spese nel processo tributario richiede gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 5227 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d. Lgs. n. 156 del 2015, è consentita solo esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono. Tali ragioni non possono essere illogiche, contraddittorie o meramente assertive, poiché in tal caso si configura un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. Il giudice di merito che compensi le spese limitandosi a richiamare la generica “particolarità della vicenda processuale”, senza indicarne il contenuto, viola l’obbligo di motivazione e incorre nella cassazione con rinvio.
Il Fatto
La controversia trae origine da un giudizio tributario instaurato dalla contribuente avverso un avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso introduttivo; l’appello dell’Agenzia delle Entrate viene respinto dalla Commissione tributaria regionale e, in sede di rinvio, dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado. In entrambe le fasi il giudice compensa le spese di lite, senza condannare l’Ufficio al rimborso dei gradi precedenti.
La contribuente ricorre per cassazione deducendo la nullità della sentenza per error in procedendo e error in iudicando, lamentando il difetto di motivazione sulla compensazione e la mancata liquidazione delle spese dei tre gradi svoltisi davanti alla CTP e alla CTR. L’Agenzia delle Entrate resta intimata.
La Motivazione della Corte
La Sezione V affronta la questione della legittimità della compensazione delle spese nel processo tributario. Richiamando un proprio precedente conforme, la Corte ribadisce che la compensazione ex art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 impone al giudice di esplicitare nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
Le ragioni addotte non possono essere illogiche o erronee, perché in tale ipotesi si configura un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. Il Collegio richiama espressamente Cass. 8 aprile 2024, n. 9312, che ha precisato tale principio in termini generali.
Nel caso concreto, la sentenza di merito aveva compensato le spese sulla base della generica “particolarità della vicenda processuale”, senza in alcun modo chiarire in cosa consistesse. La Corte rileva altresì una contraddizione: i giudici avevano fatto riferimento alla necessità di rivisitare la decisione di primo grado, salvo poi confermarla nel concreto rigettando l’appello dell’Ufficio.
Ne consegue che deve escludersi la sussistenza di ragioni logiche e corrette a fondamento della compensazione, illegittimamente disposta. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per la corretta liquidazione delle spese da operarsi con congrua motivazione; il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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