Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente: no all’astreinte (TAR Veneto n. 718 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., può accertare l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ordinando l’attivazione della Carta elettronica del docente e il versamento in essa dell’importo liquidato. Alla perdurante inerzia dell’amministrazione si pone rimedio con la nomina del commissario ad acta, il quale deve porre in essere ogni iniziativa necessaria, non valendo a giustificare l’inadempimento l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa. È invece legittimo il diniego della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., allorché la crisi della finanza pubblica e la mole del contenzioso seriale integrino le altre ragioni ostative elaborate dall’Adunanza Plenaria.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con servizio prestato a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero al pagamento di € 1.000,00 da erogare mediante il predetto dispositivo.

Notificata la sentenza al domicilio digitale dell’amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione: la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ed è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione. La notifica è avvenuta ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, disposizione che ha reso le copie attestate conformi titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate verso le pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Dall’insieme di queste circostanze il giudice desume che l’amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia.

Accolto il ricorso, il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio. Per il caso di perdurante inerzia nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente direzione ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente e ulteriore termine di 60 giorni; il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.

È invece respinta la domanda di astreinte. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative. Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna. Rileva altresì la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e la mole eccezionale del contenzioso seriale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, ridotti della metà per il carattere seriale e il non elevato livello di complessità della causa, in € 339,00 oltre accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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