Nomina commissario ad acta e sostituzione dell’amministrazione inerte nel giudizio sul silenzio (TAR Abruzzo n. 459 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, decorso inutilmente il termine assegnato dalla sentenza di accoglimento per la conclusione del procedimento, la parte interessata può chiedere la nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm. Il giudice, accertata la perdurante inerzia, provvede alla sostituzione dell’amministrazione, designando un soggetto idoneo, con facoltà di delega, affinché concluda il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, in luogo e a spese dell’amministrazione inadempiente, entro un termine assegnato, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 12 luglio 2023, volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica al proprio fondo. Con sentenza del 10 novembre 2025, il Tribunale aveva accolto il ricorso, assegnando all’amministrazione il termine di centoventi giorni per concludere il procedimento e rigettando, allo stato, l’istanza di nomina del commissario ad acta.

Decorso infruttuosamente il termine, la parte ricorrente ha depositato una nuova istanza, reiterata, chiedendo la nomina del commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha constatato che la sentenza di accoglimento era stata comunicata e notificata al Comune in data 10 novembre 2025 e che, alla data della camera di consiglio del 24 giugno 2026, il termine di centoventi giorni era decorso senza che l’amministrazione avesse concluso il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

Alla luce della perdurante inerzia, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale strumento per garantire l’effettività della tutela avverso il silenzio dell’amministrazione.

Il Commissario è stato individuato nel Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia, quale organo terzo e imparziale, con facoltà di delegare l’incarico ad un funzionario del medesimo ufficio. Al medesimo è stato assegnato il termine di centoventi giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte, se anteriore, per concludere il procedimento, in luogo e a spese dell’amministrazione inadempiente, secondo le indicazioni fornite nella sentenza di accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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