La conversione della patente estera non può prescindere dal modello allegato all’Accordo bilaterale (TAR Sardegna n. 971 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, il principio generale è la non convertibilità, salvo che specifiche intese bilaterali o Accordi internazionali, a condizioni di reciprocità, consentano la conversione senza esame di idoneità. L’allegato all’Accordo, che individua il modello di patente convertibile, costituisce parte integrante dell’Accordo stesso e la sua modifica non può avvenire unilateralmente per volontà di una sola delle Parti Contraenti. Ne consegue che l’Amministrazione, in presenza di una patente non conforme al modello allegato, non può procedere alla conversione né disapplicare l’Accordo, dovendo semmai attivarsi per sollecitare gli Organi competenti alla verifica della necessità di aggiornare gli allegati. Il riconoscimento di una disparità di trattamento, fondata su precedenti errori o illegittimità, non legittima l’Amministrazione a perpetrare il vizio, ma impone di valutarne l’eliminazione in autotutela.
Il Fatto
Un cittadino libanese, titolare di patente di guida acquisita in Libano, presentava alla Motorizzazione civile di Cagliari istanza di conversione della patente in data 9 dicembre 2024. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione proponeva ricorso, ma nelle more del giudizio interveniva un diniego espresso, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorso veniva accolto dal TAR Sardegna, che assegnava all’Amministrazione un termine per rideterminarsi.
Con il nuovo provvedimento, l’Ufficio della Motorizzazione negava nuovamente la conversione sul presupposto che il modello di patente presentato non fosse conforme al fac-simile allegato all’Accordo bilaterale Italia-Libano del 6 dicembre 2000, in vigore dal 9 giugno 2001, e alla relativa circolare applicativa. Il ricorrente proponeva impugnazione deducendo, tra l’altro, violazione dell’Accordo, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e illogicità manifesta, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il canale diplomatico previsto dall’articolo 9 dell’Accordo per verificare l’autenticità e la conformità del modello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’art. 136 del Codice della strada, che sancisce il principio generale della non convertibilità delle patenti rilasciate da Stati extra-UE, consentendola solo nei limiti delle intese bilaterali o degli Accordi internazionali. Da tale principio deriva che soltanto i modelli di patenti espressamente contemplati negli Accordi possono essere oggetto di conversione.
Nel caso di specie, la questione controversa riguardava la vincolatività dell’allegato all’Accordo Italia-Libano che individua il modello di patente convertibile. All’esito dell’attività istruttoria disposta dal Tribunale, è emersa documentalmente la non coincidenza tra la patente posseduta dal ricorrente e il modello allegato. Il Collegio ha quindi affermato che l’allegato fa parte integrante dell’Accordo e che la sua modifica non può avvenire unilateralmente da parte di uno solo degli Stati firmatari.
Il TAR ha inoltre ritenuto inconferenti i riferimenti alla circolare interna e al rapporto tra fonti, poiché la Motorizzazione si è adeguata alla portata vincolante dell’Accordo e del suo allegato, non alla circolare. L’attività dell’Amministrazione era, pertanto, vincolata al rispetto dei modelli approvati bilateralmente. Secondo il Collegio, l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione giustifica la presunzione che l’assenza di inclusione del modello nei limiti della conversione dipenda da un diverso standard di capacità tecniche richieste per la conduzione dei veicoli.
Quanto alla dichiarazione dell’Ambasciata del Libano prodotta dal ricorrente, il Tribunale ne ha rilevato la natura non firmata e ha osservato che la parte attiva per la modifica dell’Accordo avrebbe dovuto essere proprio il Libano, unico soggetto legittimato a sollecitare l’adeguamento degli allegati. Il richiamo all’art. 9 dell’Accordo è stato infine giudicato non pertinente, in quanto tale disposizione riguarda i casi di dubbi sull’autenticità della patente, mentre nel caso di specie il diniego discendeva dalla difformità del modello, non dalla sua falsità. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero.
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Nota della Redazione
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