Revoca del porto d’armi vincolata al giudizio del medico legale pubblico (TAR Lombardia n. 774 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo del porto d’armi è rimesso alla competenza esclusiva di un medico certificatore incardinato presso le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale o delle forze di polizia. In presenza di un giudizio di inidoneità espresso da tale organo tecnico, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un potere vincolato, dovendo limitarsi a prendere atto del venir meno di un presupposto legale e a respingere l’istanza dell’interessato. Il Questore non può discostarsi dal giudizio del medico certificatore né disporre ulteriori accertamenti. Il giudizio sfavorevole è contestabile dall’interessato soltanto mediante il ricorso al collegio medico previsto dall’art. 4 del D.M. 28.4.1998. Né il certificato del medico di fiducia, né quello di altro medico pure competente, possono inficiare il provvedimento se il giudizio negativo non è stato tempestivamente impugnato nella sede propria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Questura di Brescia gli aveva revocato la licenza di porto d’armi per uso venatorio e rigettato la richiesta di rinnovo, chiedendo l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione a riesaminare l’istanza.
Il diniego si fondava su un giudizio di inidoneità formulato dal medico dell’ASST nel corso di una visita per il rinnovo della licenza. Il ricorrente aveva poi ottenuto una valutazione specialistica favorevole presso altra struttura e aveva allegato alla domanda di rinnovo un certificato rilasciato da un Ufficiale Medico in SPE, attestante il possesso dei requisiti sanitari. La Questura, avviato il procedimento con assegnazione di termine per osservazioni, aveva confermato la revoca e il rigetto. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S., eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando la mancata considerazione delle certificazioni favorevoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento. L’art. 35, comma 7, del T.U.L.P.S. subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o dei vigili del fuoco. Il Collegio ha ritenuto che se tale certificazione è necessaria per il nulla osta, a maggior ragione lo sia per la permanenza della licenza e per il rinnovo, che richiedono una valutazione complessiva dell’affidabilità. Conferma la conclusione l’art. 38, comma 4, del T.U.L.P.S., che impone la stessa certificazione anche per la mera detenzione delle armi.
Quanto ai requisiti psicofisici, l’art. 1 della legge n. 89/1987 prescrive l’allegazione di un apposito certificato medico di idoneità, i cui criteri tecnici sono fissati dal Ministro della Sanità. Il D.M. 28.4.1998 individua i requisiti minimi per il porto di fucile per uso di caccia e, all’art. 3, riserva l’accertamento agli uffici medico-legali o ai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o alle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. L’art. 4 prevede che, avverso il giudizio negativo, l’interessato possa proporre ricorso a un collegio medico presso l’U.S.L. competente.
Da tali disposizioni il Collegio ha tratto il principio secondo cui l’accertamento dei requisiti psicofisici è rimesso alla competenza esclusiva di un medico certificatore incardinato nelle strutture pubbliche. L’idoneità non può essere accertata da un libero professionista di fiducia dell’interessato. Il medico legale pubblico è l’unico organo competente per la valutazione tecnico-discrezionale richiesta in materia.
Ne deriva che, in presenza di un giudizio di inidoneità dell’organo tecnico, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un potere vincolato e non può che prendere atto del venir meno del presupposto legale. Il giudizio sfavorevole del medico certificatore è vincolante e sindacabile, a richiesta dell’interessato, solo attraverso lo strumento del ricorso al collegio medico.
Il Collegio ha quindi respinto le censure. Né il certificato anamnestico del medico di fiducia, reso da soggetto non deputato ex lege all’accertamento, né il certificato dell’Ufficiale Medico in SPE possono inficiare il provvedimento: quest’ultimo, pur rilasciato da un medico competente ai sensi dell’art. 3 del D.M., non vale a superare il giudizio negativo, poiché il ricorrente non lo aveva contestato mediante il ricorso al collegio medico. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.