Revocazione per errore di fatto: autosufficienza e impugnazione solo formale (Cons. Stato n. 6311 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è retto dal principio di autosufficienza: è inammissibile quando, oltre alla domanda di revocazione, non contiene la domanda di decisione sull’originario ricorso con la riproposizione degli specifici motivi, non essendo sufficiente il generico rinvio agli atti dei gradi precedenti. L’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 106 cod. proc. amm., ricorre solo quando l’omessa pronuncia derivi da una pura svista percettiva sull’esistenza o sul contenuto materiale degli atti, e non da un difetto di motivazione o da un errore valutativo. Non integra l’errore di fatto revocatorio l’affermazione del giudice secondo cui un provvedimento non è stato impugnato, quando l’impugnazione risulti solo formale e priva di censure specifiche.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di un proprietario di terreni interessati dalla realizzazione dell’opera viaria denominata “orientale sarda”, hanno chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2015 del 2025, con cui era stato respinto l’appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. 282 del 2022. Quest’ultima aveva a sua volta respinto la domanda di risarcimento per l’occupazione illegittima dei terreni.

La vicenda espropriativa ha origine nel provvedimento ministeriale del 14 maggio 1991 e nel decreto del Prefetto di Nuoro dell’11 luglio 1991, che autorizzava l’occupazione d’urgenza. Il primo giudice aveva ritenuto precluse le pretese risarcitorie in forza del giudicato formatosi su precedenti decisioni del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato, nel 2025, aveva respinto l’appello con motivazione parzialmente diversa, fondata sul consolidamento delle posizioni giuridiche e sulla mancata impugnazione del decreto di esproprio del 30 aprile 2004.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato principio secondo cui il giudizio di revocazione si articola in una fase rescindente e una fase rescissoria, da decidersi con atto unitario. Il ricorso deve quindi contenere tutti i requisiti per consentire al giudice la pronuncia definitiva, non essendo sufficiente il generico richiamo ai motivi dei gradi precedenti.

Quanto all’errore di fatto revocatorio, i giudici richiamano la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6493 del 2024; Sez. IV, n. 2431 del 2015). L’omessa pronuncia rileva solo se causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali, e non a un difetto di motivazione. L’errore deve derivare da una pura svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, attenere a un punto non controverso e non motivato, ed essere decisivo.

Nel caso concreto, i ricorrenti sostengono che la sentenza revocanda avrebbe affermato che il decreto di esproprio non era stato impugnato, mentre esso sarebbe stato contestato con l’atto di riassunzione innanzi al T.a.r. Il Collegio osserva che tale impugnazione è solo formale, poiché i ricorrenti avevano avuto contezza del decreto già in pendenza del giudizio civile. Nessuna censura specifica risulta mossa al provvedimento in sé, né in quella sede né altrove.

Conferma tale ricostruzione la circostanza che le contestazioni sulla illegittimità del decreto per superamento dei termini della dichiarazione di pubblica utilità sono state articolate per la prima volta nella fase rescissoria, e non nell’atto di riassunzione. A ciò si aggiunge che il petitum di quest’ultimo era volto al risarcimento del danno da perdita della proprietà, quindi incompatibile con l’impugnazione e la caducazione del decreto.

Ne consegue che il contestato abbaglio dei sensi non sussiste, avendo il giudice correttamente rilevato che il decreto si è consolidato. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *