La dicatio ad patriam del parcheggio privato esclude la riserva ai soli esercenti (TAR Valle d’Aosta n. 23 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui un Comune riserva in via sperimentale una porzione di un’area di parcheggio ai gestori di attività commerciali non lede il diritto di proprietà del privato, qualora sull’area sia insorta una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam. Tale titolo costitutivo ricorre in presenza dell’uso esercitato iure servitutis publicae da una collettività, della concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di interesse generale e di un comportamento univoco del proprietario idoneo a manifestare la volontà di porre il bene a disposizione della collettività. In tale contesto, la misura di regolamentazione della sosta, adottata ai sensi del codice della strada, costituisce esercizio legittimo del potere di disciplina della circolazione, non necessitando della predeterminazione di criteri oggettivi di assegnazione.
Il Fatto
Il condominio di Pont Serrand e alcuni proprietari di unità immobiliari e box hanno impugnato la delibera della Giunta comunale di La Thuile con cui l’Amministrazione, in via sperimentale per la sola stagione invernale 2024/2025, ha riservato la parte rialzata di un parcheggio pubblico (identificato come “Pa18”) ai gestori delle attività commerciali della frazione. I ricorrenti hanno dedotto la nullità dell’atto per carenza di potere, lo sviamento e la violazione del regime proprietario, sostenendo che l’area non sarebbe mai transitata nel demanio comunale, essendo rimasta di proprietà del condominio a causa della mancata cessione gratuita pattuita in sede di concessione edilizia. L’istanza cautelare è stata respinta e il Comune ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse, essendo decorso il termine di efficacia della misura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per la parte relativa al periodo di vigenza dell’atto, ormai scaduto, ma ha accolto l’istanza di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha qualificato l’area come bene gravato da servitù di uso pubblico, richiamando il principio per cui sono “comuni” quei beni funzionali al soddisfacimento di interessi collettivi, prescindendo dal titolo di proprietà. Ha quindi ravvisato gli estremi della dicatio ad patriam, come delineata dalle Sezioni Unite, considerata l’utilizzazione pubblica del parcheggio protrattasi per oltre trent’anni.
Alla luce di tale ricostruzione, il TAR ha rigettato il motivo incentrato sulla proprietà privata del bene, rilevando come la delibera comunale costituisse una mera regolamentazione della sosta, riconducibile agli artt. 5, 6, 7 e 37 del codice della strada, e non una concessione di benefici economici. Quanto al difetto di motivazione e alla mancata predeterminazione di criteri, la censura è stata ritenuta generica e congetturale, non essendo stata provata l’esistenza di esigenze ulteriori rispetto a quelle dei pochi esercizi commerciali locali. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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