Condono edilizio, archiviazione per incompletezza documentale e preavviso di rigetto (Cons. Stato n. 6317 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei provvedimenti amministrativi assistiti da più motivazioni distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerli, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a sostenere l’intero atto, con la conseguenza che le censure rivolte alle ulteriori motivazioni restano irrilevanti. L’inottemperanza del privato alla richiesta di integrazione documentale della pratica di condono, più volte reiterata, integra autonoma ragione di archiviazione dell’istanza. Il fondamento normativo della richiesta va rinvenuto nell’art. 35 della legge n. 47/1985, applicabile in parte qua anche al c.d. secondo condono di cui alla legge n. 724/1994. Non è configurabile silenzio rifiuto giustiziabile prima della scadenza del termine regionale di definizione delle pratiche, ma ciò non preclude alla P.A. di concludere il procedimento con provvedimento espresso in anticipo, in ossequio alla ratio acceleratoria della norma regionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Comune ha disposto l’archiviazione dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 724/1994, relativa a un’unità abitativa. L’archiviazione si fondava sul mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale e sul versamento solo parziale dell’oblazione, oltre al mancato pagamento degli oneri concessori.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo la motivazione fondata sull’inottemperanza alla richiesta istruttoria autonoma e sufficiente a sorreggere il provvedimento. Il privato ha proposto appello, contestando l’omessa motivazione sulla necessità della documentazione, l’assenza di base normativa della richiesta, la violazione del preavviso di rigetto e il travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta congiuntamente i motivi, rilevando che il provvedimento impugnato poggia su una pluralità di motivazioni distinte e autonome: da un lato il mancato versamento di oblazione e oneri, dall’altro l’inottemperanza alla richiesta di integrazione documentale, reiterata con più note nel corso degli anni.
Il Collegio richiama l’insegnamento consolidato in tema di provvedimenti plurimotivati, secondo cui la legittimità di una sola motivazione autonoma è sufficiente a sostenere l’intero atto. Ne deriva che le censure relative agli altri profili motivazionali non possono condurre all’annullamento.
Quanto al fondamento della richiesta istruttoria, la Corte individua il referente normativo nell’art. 35, terzo comma, della legge n. 47/1985, che impone di allegare all’istanza la puntuale descrizione delle opere, la documentazione fotografica, la perizia giurata e la certificazione di idoneità statica. La circostanza che si tratti di documentazione espressamente prevista dalla legge confuta sia la doglianza sull’assenza di base normativa, sia quella sulla pretesa standardizzazione delle istruttorie.
Il Collegio esclude che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 sia stato violato: la P.A. aveva esplicitato i rilievi critici specifici e aveva avvisato il privato delle conseguenze dell’inottemperanza, assegnando un ulteriore termine. Il preavviso di rigetto non può tramutarsi in strumento dilatorio volto a procrastinare la conclusione del procedimento.
Infine, la Corte ritiene non configurabile il silenzio rifiuto prima della scadenza del termine regionale di definizione delle pratiche, ma precisa che ciò non preclude alla P.A. di concludere il procedimento con provvedimento espresso in anticipo. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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