Annullamento in autotutela del PUC e interesse al ricorso giurisdizionale (Cons. Stato n. 6302 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, da parte della stessa amministrazione, della delibera di approvazione dello strumento urbanistico fa venir meno l’interesse allo scrutinio giurisdizionale delle censure proposte avverso il medesimo atto, non essendo configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile ad annullare in sede giurisdizionale un provvedimento già annullato in via amministrativa con effetto ex tunc. Non è ipotizzabile un effetto caducante dell’annullamento giudiziale della delibera sugli atti successivamente adottati dall’amministrazione. Nella materia urbanistica la rinnovazione del procedimento di approvazione del piano può avvalersi degli atti istruttori precedentemente emanati e non viziati, in coerenza con il principio di economicità dell’azione amministrativa e con il divieto di aggravamento del procedimento. Rientra nella piena discrezionalità pianificatoria del Comune l’attribuzione del regime urbanistico-edilizio alle singole aree, con sindacato giurisdizionale limitato al riscontro di palesi profili di illogicità e irrazionalità.
Il Fatto
Due proprietari di lotti di terreno hanno impugnato davanti al TAR Campania la delibera consiliare di approvazione del PUC del Comune di appartenenza, che aveva assegnato ai loro suoli, in precedenza inseriti in zona omogenea B di completamento dal previgente PRG, la destinazione urbanistica agricola. Nel corso del giudizio di primo grado l’amministrazione comunale ha annullato in autotutela la delibera impugnata, approvando poi un nuovo piano. I ricorrenti hanno proposto due successivi ricorsi per motivi aggiunti, l’ultimo dei quali volto a censurare vizi ulteriori degli stessi atti già impugnati.
Il TAR, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi per sopravvenuta carenza di interesse, respinto il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e dichiarato irricevibile per tardività il terzo. I proprietari hanno proposto appello, contestando anche la legittimità della destinazione agricola e il dimensionamento abitativo del piano.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il capo relativo all’improcedibilità dei ricorsi introduttivi. Secondo gli appellanti, l’annullamento in autotutela non avrebbe eliminato l’interesse, perché gli atti successivi sarebbero dipesi dalla sorte degli atti originariamente impugnati e l’eventuale annullamento giurisdizionale avrebbe avuto effetto caducante. La tesi è respinta: l’annullamento in autotutela con effetto ex tunc ha fatto necessariamente venir meno l’interesse allo scrutinio delle censure, né è configurabile un effetto caducante dell’annullamento giudiziale sugli atti successivamente adottati.
Quanto alla dedotta decadenza del piano, per asserita consumazione del potere di trasmissione degli atti alla Giunta, la Corte ritiene infondata la tesi. Il Comune ha rinnovato il procedimento di approvazione avvalendosi degli atti istruttori precedentemente emanati e non viziati, in coerenza con il principio di economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 241/1990 e con il divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990. Neppure può sostenersi l’inutilizzabilità del parere reso dal Genio Civile regionale in riferimento al piano annullato.
Sul dimensionamento abitativo, le contestazioni relative al fabbisogno e agli standard, asseritamente calcolati in violazione del PTCP e della l.r. n. 16/2004, non trovano riscontro nella verificazione disposta in primo grado, le cui conclusioni la Corte ritiene idonee a confermare la sostanziale correttezza del modus operandi comunale, sia nella stima del fabbisogno sia nell’adeguamento alle prescrizioni provinciali. Le deduzioni degli appellanti sono giudicate generiche e non idonee a infirmarle.
Sulla destinazione agricola impressa ai suoli, il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza: rientra nella piena discrezionalità pianificatoria del Comune attribuire a una zona un determinato regime urbanistico-edilizio, senza necessità di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni abbiano creato qualificate aspettative o affidamenti meritevoli di tutela. All’ampia discrezionalità corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco, limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità. Il proprietario non vanta un interesse qualificato alla conservazione della destinazione di zona, se non in ipotesi determinate, quali convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione o la modificazione in zona agricola di un’area limitata e interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, IV, 25.9.2024, n. 7790; Cons. Stato, sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 7).
Infine, il rigetto dei dinieghi di permesso di costruire è ritenuto legittimo, essendo le istanze incompatibili con la sopravvenuta disciplina urbanistica. Quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, correttamente è stato dichiarato irricevibile: i ricorrenti non hanno impugnato atti sopravvenuti, ma hanno censurato per vizi ulteriori atti già precedentemente impugnati, risultando irrilevante che se ne siano avveduti solo successivamente. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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