Edificazione in zona agricola e silenzio assenso: divieto di nova in appello (Cons. Stato n. 6300 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire in zona agricola, il presupposto oggettivo dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola, richiesto dall’art. 60, comma 2, lett. b), l.r. Lombardia n. 12/2005, deve essere accertato dal Comune e non può ritenersi provato dalla sola documentazione contabile o dalla titolarità formale dell’impresa. L’inerzia dell’amministrazione oltre il termine procedimentale non può essere qualificata in termini di silenzio assenso se tale censura non è stata proposta nel ricorso introduttivo. Il divieto di nova sancito dall’art. 104, comma 1, c.p.a. ha carattere assoluto e impone l’immutabilità della causa petendi, a garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Il Fatto

I proprietari di un’area agricola presentano istanza di permesso di costruire per l’ampliamento di magazzini agricoli e la realizzazione di una piscina pertinenziale. Il Comune chiede integrazioni documentali, poi formula un primo preavviso di diniego per la mancata acquisizione della certificazione regionale prevista dall’art. 60, comma 2, l.r. n. 12/2005. La Regione rilascia la certificazione, escludendo però alcune opere.

Dopo un sopralluogo, il Comune comunica nuovi motivi ostativi e, con provvedimento definitivo, respinge l’istanza per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi. Il TAR Lombardia rigetta il ricorso di primo grado e condanna i ricorrenti alle spese. Propongono appello i privati con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina regionale e osserva che l’art. 60, comma 2, lett. b), l.r. n. 12/2005 subordina il rilascio del titolo all’accertamento, da parte del Comune, dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola. Dal sopralluogo emerge l’inesistenza di attività di coltivazione del fondo, l’assenza di dipendenti e collaboratori e la presenza di macchinari obsoleti.

La documentazione sulle vendite del “prato in piedi”, riferita solo ad alcuni anni, non dimostra allo stato attuale l’operatività dell’impresa. Irrilevante è che il sopralluogo sia avvenuto in gennaio, poiché le produzioni agricole richiedono comunque attività di coltivazione e concimazione. Il primo motivo è quindi infondato.

Il secondo motivo introduce la tesi della formazione del silenzio assenso per superamento del termine. Il Collegio lo dichiara inammissibile: in primo grado erano stati dedotti solo l’eccesso di potere per sviamento e la violazione del principio di non aggravamento. La qualificazione dell’inerzia come silenzio significativo costituisce censura nuova, non scrutinabile in appello.

Il divieto di nova dell’art. 104, comma 1, c.p.a. è imprescindibile, ha carattere assoluto e valenza di ordine pubblico processuale, e assicura che l’oggetto del gravame non ecceda quello deciso dal primo giudice. Il giudice, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non può rilevare vizi non indicati dalla parte.

Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa, priva di elementi nuovi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 7117 del 2024 e n. 1508 del 2018). L’appello è respinto e le spese sono poste a carico degli appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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