Legittimo l’ordine di cessazione dell’allevamento in strutture abusive prive di agibilità (TAR Campania n. 3663 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui il Comune ordina la cessazione di un’attività di allevamento esercitata in strutture prive dell’agibilità prescritta dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, ove l’amministrazione abbia svolto una completa istruttoria e la relativa motivazione dia conto dell’assenza di titoli edilizi e della reiezione definitiva delle istanze di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. La misura non è sproporzionata quando l’attività si svolga in immobili abusivi e privi di titoli abilitativi. Il provvedimento sanzionatorio ha natura vincolata e doverosa, con la conseguenza che l’omesso avvio del procedimento non ne determina l’illegittimità, non potendo il suo contenuto dispositivo essere diverso da quello adottato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, esercita attività di allevamento di bovini e bufale da latte su terreni in comproprietà indivisa, utilizzati anche da altre aziende zootecniche. In data 17.4.2025 il Comune di Castel Volturno ha notificato l’ordinanza n. 69 del 10.4.2025, con cui ha intimato di cessare ad horas l’attività di allevamento e la produzione di latte crudo, in quanto svolte in strutture prive dell’agibilità prescritta dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, contestando la genericità della misura, l’assenza di riferibilità soggettiva degli abusi e delle sanatorie richiamate, la violazione del principio di proporzionalità e delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. L’istanza cautelare è stata respinta; la causa è pervenuta alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base dell’analitica esposizione offerta dal Comune in sede difensiva. Il sopralluogo del 26.11.2024, unitamente agli atti in possesso dell’ufficio, ha accertato che dal rilievo aerofotogrammetrico del 1968 risultavano presenti sul lotto soltanto parte degli immobili, con consistenza modificata nel corso degli anni, oltre a ulteriori strutture prive di autorizzazione e a una vasca di raccolta liquami.

Le istanze di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presentate dai comproprietari, sono state tutte respinte con provvedimenti definitivi, in ragione della destinazione urbanistica dell’area a “Parco Tecnologico e per il tempo libero”, incompatibile con la destinazione agricola.

Su queste premesse il Tribunale ritiene infondati i motivi di censura. Quanto al dedotto deficit di istruttoria e di motivazione, si osserva che il Comune ha compiuto una approfondita istruttoria e ha dato pienamente conto del percorso logico seguito, verificando lo stato dei luoghi e accertando la presenza di locali privi di autorizzazione e le modifiche intervenute sugli immobili ante 1967.

La misura non può ritenersi sproporzionata, in considerazione della mancanza di provvedimenti abilitativi all’esercizio dell’impresa e, sul piano edilizio, dell’assenza di titoli legittimanti gli immobili destinati all’attività. Il Collegio rileva inoltre che le censure del ricorrente sono oltremodo generiche: a fronte di specifiche contestazioni circa la mancanza di titoli, il ricorrente non ha opposto elementi concreti né ha provato l’esistenza dei titoli.

Quanto alla dedotta omissione di avvio del procedimento, il Tribunale osserva che il provvedimento impugnato presenta natura vincolata e doverosa, trattandosi di atto sanzionatorio, e che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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