Ordine di demolizione, atto vincolato e irrilevanza del tempo trascorso (Cons. Stato n. 6284 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che il mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 non assume rilievo quando è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’ordine non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, essendo sufficiente la descrizione delle opere abusive e l’individuazione delle violazioni accertate, perché tale interesse è già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non incide sulla legittimità né sull’esercizio del potere repressivo, che può essere legittimamente esercitato anche tardivamente. La valutazione sulla sostituibilità della sanzione demolitoria con quella pecuniaria è eccezionale e derogatoria e non compete all’amministrazione prima dell’adozione dell’ordine, spettando al privato dimostrare in sede esecutiva l’impossibilità oggettiva della demolizione senza pregiudizio per la parte conforme.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di alcune opere, consistenti nell’ampliamento dei vani esistenti, nella realizzazione di una piscina e nel cambio di destinazione da garage a tavernetta, unitamente al diniego di condono edilizio.
Il TAR Puglia rigetta il ricorso, affermando che l’ordine di demolizione è atto vincolato e che il verbale di sopralluogo, in quanto atto pubblico di fede privilegiata, ha pieno valore probatorio. I problemi di stabilità dell’edificio in caso di demolizione vengono rinviati alla fase esecutiva. Il ricorrente appella, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la necessità di una motivazione rafforzata per il tempo trascorso. Il Comune si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato esamina congiuntamente i primi due motivi, per la loro stretta connessione, e li rigetta. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato. Il mancato avviso ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 non può assumere rilievo quando sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3168.
L’ordine non esige una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, perché tale interesse è già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. È sufficiente la descrizione delle opere abusive, morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa, con puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica, e l’individuazione delle violazioni accertate, come nel caso di specie: Cons. Stato, Sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6301. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non incide né sulla legittimità né sull’esercizio del potere repressivo, legittimamente esercitabile anche tardivamente: Cons. Stato, Sez. II, 9 dicembre 2025, n. 9688.
La Corte aggiunge che nel procedimento di condono, avviato su istanza dell’appellante, sono state rispettate le garanzie partecipative ed è stato comunicato il preavviso di rigetto. Il diniego di condono, pur impugnato, non è stato oggetto di effettiva contestazione: esso si fonda sulla discordanza tra le opere oggetto dell’istanza e quelle realizzate e accertate, elemento che esclude la lamentata carenza di istruttoria, al contrario risultante dal sopralluogo, dalla documentazione e dai chiarimenti acquisiti.
Quanto alla stabilità dell’edificio, la relazione tecnica dell’appellante non esclude l’abusività delle opere, ma ne evidenzia solo l’integrazione nell’immobile e l’impossibilità della demolizione, circostanza da valutare in sede esecutiva. La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria è eccezionale e derogatoria e non compete all’amministrazione procedente prima dell’ordine. Spetta al privato dimostrare in modo rigoroso, in fase esecutiva, l’impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudizio per la parte conforme: Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2026, n. 2075. L’ordinanza, inoltre, non riguarda l’intero immobile, ma solo le parti abusive specificamente indicate, non ponendosi un problema di proporzionalità. L’appello è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione del tempo impiegato dal Comune per definire l’istanza di condono.
Nota della Redazione
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