Cessazione payback dispositivi medici, pagamento ridotto ex art. 7 e improcedibilità (TAR Lazio n. 14632 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, estingue integralmente l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. In mancanza dell’attestazione dell’avvenuto versamento da parte della Regione, che l’art. 7 citato richiede ai fini della cessazione della materia del contendere ex lege, l’istanza della ricorrente che dichiari di aver effettuato il pagamento può essere qualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società, impresa fornitrice di dispositivi medici del Servizio sanitario nazionale, impugnava la Determina con cui la Regione aveva ripartito tra le aziende fornitrici il c.d. payback per l’acquisto di dispositivi medici, per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Il ricorso era esteso alla deliberazione del Direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale di certificazione del fatturato, nonché agli atti statali presupposti, tra cui il decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida per il ripiano delle predette annualità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente, in data 13 aprile 2026, ha depositato un’istanza con cui chiede la cessazione della materia del contendere, avendo effettuato i pagamenti ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, come da documentazione prodotta.

Il citato art. 7 stabilisce che per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Decorso il termine, le Regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, non risulta l’attestazione dell’avvenuto pagamento da parte della Regione, condizione richiesta dalla norma ai fini della cessazione della materia del contendere ex lege. Tuttavia, la nota della ricorrente può comunque essere qualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese del giudizio vengono compensate, in ragione del complessivo sviluppo della vicenda normativa e processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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