Silenzio-inadempimento nella VIA: obbligo di concludere il procedimento e rimborso del 50% dei diritti di istruttoria (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 423 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera comunicazione con cui l’Amministrazione rende nota la sospensione delle riunioni della commissione istruttoria, senza specificarne la ragione e senza fissare un termine per la ripresa, non interrompe il silenzio né l’inerzia procedimentale. Il decorso dei termini per la conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale senza l’adozione di un provvedimento espresso integra un illegittimo silenzio-inadempimento, che il giudice amministrativo è tenuto a stigmatizzare. In tale evenienza, l’Amministrazione è obbligata a concludere il procedimento con una statuizione provvedimentale e a rimborsare al proponente il 50% degli oneri istruttori versati ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili ha presentato, nell’ambito del PNRR, un’istanza per l’avvio del procedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico della potenza di 39,3 MWp, da realizzare in provincia di Udine. Il procedimento, di competenza statale, si è articolato in più fasi, compresa la presentazione di una variante progettuale e la conseguente riapertura della consultazione pubblica, conclusasi senza osservazioni contrarie. Nonostante il decorso di tutti i termini previsti dalla legge, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è rimasta inerte.
A seguito di solleciti e diffide senza esito, la società ha proposto ricorso al TAR, chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna delle Amministrazioni a provvedere e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, ricostruendo la sequenza procedimentale. Ha rilevato come l’Amministrazione abbia sospeso o interrotto sine die il procedimento, rimanendo inerte e silente di fronte alle sollecitazioni della ricorrente. La nota con cui l’Amministrazione ha comunicato la sospensione delle riunioni generaliste è stata giudicata priva di valenza procedimentale, in quanto non specifica la ragione della sospensione né fissa un termine per la ripresa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio e dell’inerzia, configurando un vero e proprio inadempimento dell’obbligo di provvedere. Di conseguenza, ha ordinato alle Amministrazioni di riavviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, non necessariamente favorevole alla ricorrente, entro il termine di novanta giorni.
In conformità a un precedente del medesimo Tribunale, i Giudici hanno accolto anche la domanda di rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, ex art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, quale conseguenza dell’illegittima inerzia.
Il Collegio ha infine respinto la richiesta di nomina di un commissario ad acta in via anticipata, non ravvisando i presupposti in considerazione dei poteri sostitutivi già previsti dalla legge, e ha condannato le Amministrazioni soccombenti al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.