Ottemperanza Carta docente: ordinato il pagamento di interessi e rivalutazione anche dopo il pagamento della sorte capitale (TAR Sardegna n. 414 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, provveda al pagamento della sola sorte capitale di un beneficio economico riconosciuto al ricorrente non integra l’obbligo di ottemperanza, ben potendo il giudice dell’ottemperanza ordinarle di corrispondere anche la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente erogate, come statuito nel titolo esecutivo. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta per l’esecuzione della pronuncia. La compensazione delle spese di lite non esclude l’obbligo dell’amministrazione soccombente di rifondere alla parte ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro che ne aveva accertato il diritto a fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi legali e maggior somma tra rivalutazione e interessi.

Successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto all’accredito delle somme a titolo di sorte capitale, ma non al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione, pure statuito in sentenza. La ricorrente ha quindi insistito per la condanna del Ministero al pagamento di tale residua somma, con nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dato atto della cessazione della materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, rilevando che l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato non si esaurisce con il pagamento del capitale, ma comprende anche gli accessori come statuiti dal titolo esecutivo. Ha pertanto ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente la maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente erogate, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione.

Il Collegio ha rilevato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, e che alla notifica aveva fatto seguito solo il pagamento del capitale. Ha inoltre verificato l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Al commissario è assegnato il termine di trenta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione, con possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specifici, senza liquidazione di alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione atteso che il pagamento della somma capitale è intervenuto in tempi solleciti rispetto alla proposizione del giudizio, inserito in un più ampio contenzioso diffuso. Ha tuttavia affermato l’obbligo del Ministero di rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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