Affidamento diretto dell’archivio regionale della tassa auto: necessaria la gara (Cons. Stato n. 6217 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico gestore dell’archivio nazionale pubblico automobilistico, qualora tale appalto abbia ad oggetto esclusivamente l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo. L’accordo tra amministrazioni resta fuori dall’evidenza pubblica solo se sussistono cumulativamente la cooperazione finalizzata a obiettivi comuni, la regolazione esclusiva da considerazioni di interesse pubblico e lo svolgimento sul mercato aperto di meno del venti per cento delle attività interessate. La corresponsione di un corrispettivo per compiti dell’ente affidante attribuisce all’accordo caratteri differenziali rispetto alla cooperazione paritetica.

Il Fatto

La società appellante, affidataria uscente del servizio di gestione della fiscalità locale, ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di cooperazione con l’ente gestore del pubblico registro automobilistico, per l’internalizzazione dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche e la sua gestione tramite applicativo informatico.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 105 del 2025, ritenendo che l’accordo non integrasse un affidamento diretto e remunerato di un servizio economico, non avendo ad oggetto in via diretta la riscossione del tributo né prevedendo un corrispettivo, bensì un ristoro delle spese rendicontate trimestralmente. La società ha proposto appello, deducendo la violazione dei principi eurounitari e chiedendo la rimessione di questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto sospeso il giudizio con ordinanza collegiale n. 9504 del 3 dicembre 2025, rimettendo alla Corte di giustizia il quesito sulla compatibilità dell’art. 51, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 124 del 2019 con l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE. La Corte, con ordinanza del 3 febbraio 2026 nella causa C-316/25, ha statuito che la norma europea osta all’affidamento diretto dei servizi di gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico gestore dell’archivio nazionale, ove l’appalto abbia ad oggetto l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo.

Il Collegio ha richiamato la propria precedente pronuncia Cons. Stato, Sez. V, n. 6364 del 2023, che aveva escluso la configurabilità di un accordo paritetico tra Regione ed ente gestore del pubblico registro, per la mancanza di una comunanza dell’interesse pubblico perseguito e di qualsiasi forma di collaborazione. L’ente gestore non è titolare di compiti di gestione della tassa automobilistica, riservati alle Regioni, e la tenuta dell’archivio nazionale non attiene direttamente all’esercizio immediato delle attività di riscossione, accertamento e recupero del tributo.

La Corte ha quindi richiamato le condizioni cumulativamente richieste per l’esenzione dall’evidenza pubblica: cooperazione finalizzata a garantire servizi pubblici nell’ottica di obiettivi comuni, regolazione esclusiva da considerazioni di interesse pubblico e svolgimento sul mercato aperto di meno del venti per cento delle attività interessate. Nel caso di specie tali condizioni non ricorrono, poiché i servizi informatici e la gestione dell’archivio regionale, non assunti in proprio dalla Regione, sono oggetto di accordo con l’ente gestore.

È risultata decisiva la previsione di un corrispettivo forfetario, desumibile dalla stessa delibera impugnata, che remunera compiti della Regione affidati all’ente gestore, mentre la Regione non assume alcun compito di quest’ultimo. Ciò esclude la cooperazione paritetica e integra la violazione delle condizioni di esenzione dalla gara. L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è stato accolto il ricorso di primo grado, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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